NON C'E' FEDE SENZA LOTTA

LA GENESI DELLA REPRESSIONE

NOI DA NOVE ANNI CONOSCIAMO LA VERITA'!

laboratoridirepressione

SPEZIALELIBERO

DAVIDE LIBERO











Carcere: Il decalogo sul trattamento dei detenuti in regime di 41 bis

 

FONTE: il dubbio

 

 

Linee guida che uniformano il regime del 41 bis per tutti gli istituti che lo ospitano. La circolare del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria punta a uniformare l’applicazione del 41 bis per tutti i 13 istituti penitenziari che ospitano la detenzione dura.
Finora la vita dei boss in regime di detenzione speciale era disciplinata genericamente dalla norma che nel tempo, proprio perché generica, ha richiesto l’intervento dei tribunali di sorveglianza per una specificazione.
Tale circolare, inoltre, si prefigge di raggiungere una piena funzionalità del regime nel corretto bilanciamento degli interessi connessi alla sicurezza penitenziaria ed alla dignità del detenuto, titolare di diritti soggettivi che non devono venire meno per effetto della sottoposizione al regime speciale, con l’esclusione di ogni disposizione che possa essere interpretata come inutilmente afflittiva. Detto, fatto.
A 25 anni dalla sua introduzione per i boss mafiosi, il decalogo sul come devono essere trattati i detenuti è stato sottoscritto dal direttore generale dei detenuti e del dipartimento, Roberto Piscitello, vistato dal capo del dipartimento Santi Consolo e condiviso sia con il Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo che con il Garante nazionale dei diritti dei detenuti. «Si tratta di un provvedimento – commenta il ministro della Giustizia Andrea Orlando – che dà omogeneità all’applicazione del 41 bis, evitandone ogni forma di arbitrio e di misure impropriamente afflittive». Critica invece l’esponente del Partito Radicale – da sempre per il superamento del carcere duro – Rita Bernardini: «Positivo che si siano uniformate le norme, ma il 41 bis continua ad essere un regime di vera e propria tortura nel quale chiediamo al livello politico il suo superamento».

LE PRINCIPALI LINEE GUIDA
Nero su bianco tutte le regole da far rispettare, sia per quanto riguarda la sicurezza dovuta dall’esigenza restrittiva, sia per quanto riguarda il rispet- to della dignità del detenuto. In sintesi vengono ribadite tutte le costrizioni del 41 bis, accentuando le garanzie già esistenti. Per quanto riguarda la formazione dei gruppi di socialità per l’ora d’aria, vengono ribadite tutte le limitazioni previste: solo due ore al giorno, evitare gli incontri tra i vertici delle medesime famiglie, di gruppi alleati e di gruppi o clan contrapposti, oppure verificare le corrispondenze epistolari con l’ausilio degli addetti all’ufficio posta e censura, al fine di verificare i contatti attuali che il detenuto ha con altri soggetti, anche ristretti al regime 41 bis. Nello stesso tempo, al detenuto verrà assicurato, sempre durante l’ora di socialità, l’utilizzo dei giochi di società e mazzi di carte avendo ovviamente cura di controllare la presenza di eventuali segni, annotazioni e simboli apposti sugli stessi. Il detenuto potrà svolgere attività fisica attraverso attrezzi ginnici e potrà portare solo oggetti consentiti dal regolamento. Nella cella il detenuto potrà tenere un massimo di 30 fotografie per sicurezza appoggiate sul mobilio e non affisse sulle pareti – e simboli della propria confessione religiosa. Potrà acquistare o sottoscrivere abbonamenti ai quotidiani a più ampia diffusione nazionale per il tramite della Direzione. Sempre in cella verrà consentita la fornitura delle lenzuola e della federa per il cuscino, per cui è previsto il cambio settimanale nel giorno prestabilito dalla Direzione per ogni sezione. La fornitura risponde ad esigenze di parità di trattamento finalizzate ad evitare situazioni di potere e prevaricazione. Al detenuto verrà assicurata la fornitura dei generi per la pulizia della stanza una volta al mese nel limite della disponibilità. Il detenuto potrà tenere in camera i generi alimentari acquistabili al sopravvitto, purché non eccedenti il fabbisogno settimanale. Potrà utilizzare il fornello a gas, ma seguendo delle regole ben precise. Al detenuto non è consentito di possedere un personal computer, ma per esigenze di studio potrà fruire, previa richiesta, di computer fissi messi a disposizione in apposite sale separate dalla Direzione che ne disciplinerà giorni, orari di accesso e modalità, al fine di scongiurare che siano sovvertite le caratteristiche e le finalità del regime. Verrà garantita l’assistenza spirituale e quindi la partecipazione alla messa, ma sempre in gruppi di socialità. Per quanto riguarda i colloqui con i familiari, le regole sono quelle classiche: vetro divisore, massimo 3 persone, solo un’ora e ogni 30 giorni. Per coniugare la tutela del diritto del detenuto di mantenere rapporti affettivi con i figli e i nipoti e quello di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, il detenuto potrà chiedere che i colloqui con i figli e con i nipoti minori di anni 12, avvengano senza vetro divisorio per tutta la durata, assicurando la presenza del minore nello spazio riservato al detenuto e la contestuale presenza degli altri familiari dall’altra parte del vetro. La novità, importante, riguarda il colloquio riservato con il garante nazionale dei detenuti: può avvenire senza limite di tempo e senza incidere sulla determinazione del numero dei colloqui cui il detenuto ha diritto.

L’ASSISTENZA SANITARIA
Il detenuto potrà ottenere copia della sua cartella clinica, avrà la possibilità- tramite richiesta valutata da una certificazione che attesti la sua eventuale patologia – di essere visitato giornalmente dal sanitario di sezione. Le visite con medici della Asl avverranno presso l’ambulatorio della sezione o nell’infermeria centrale, in ipotesi di visite che richiedono l’utilizzo di strumenti o particolari presidi sanitari. La vigilanza dovrà essere attuata dal personale di polizia penitenziaria, garantendo discrezione e riservatezza. Inoltre, il detenuto, può chiedere di essere visitato dal medico di fiducia a proprie spese. Non sarà consentito il pagamento delle spese sanitarie da parte di altro detenuto poiché ciò può non essere motivato da ragioni di solidarietà quanto piuttosto essere espressione di precise dinamiche e modalità operative proprie delle associazioni criminali.

 

Damiano Aliprandi