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Carceri: 7.500 detenuti in piu con 4.700 posti inagibili

 

FONTE:il dubbio

 

Anche a febbraio si registra un sovraffollamento negli istituti penitenziari italiani. In cella ci sono ancora 60 bambini, un fenomeno che si potrebbe ridurre con l’approvazione dei decreti attuativi della riforma che valorizzano la concessione della detenzione domiciliare a donne incinte o madri di minori di 10 anni

 

In attesa della riforma dell’ordinamento penitenziario che rischia di naufragare nel nulla, ancora rimane invariato il numero dei bambini dietro le sbarre e cresce il sovraffollamento. Al 28 febbraio del 2018, secondo i dati messi a disposizione dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e pubblicati sul sito del ministero della Giustizia, siamo giunti a 58.163 detenuti per un totale di 50.589 posti disponibili. Questo vuol dire che risultano 7.574 detenuti in più. Come previsto, il numero dei detenuti è aumentato rispetto al 31 dicembre scorso, quando erano 7.109. Sì, perché il mese di dicembre, periodo natalizio, è quello dove vengono concessi più permessi e quindi il calo, leggerissimo, della presenza era dovuto da una assenza momentanea. Infatti il mese successivo, quello di gennaio, il sovraffollamento ha cominciato a crescere nuovamente. I numeri del sovraffollamento risulterebbero addirittura maggiori se venissero prese in considerazione l’esistenza di celle ancora inagibili. Situazione ben documentata dal rapporto annuale del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale Mauro Palma: ovvero l’alto numero di camere o sezioni fuori uso, per inagibilità o per lavori in corso, che alla data del 23 febbraio scorso erano pari al 9,5 per cento. Cioè parliamo di circa 4.700 posti ancora non disponibili.
Maglia nera per quanto riguarda i bambini in carcere. Al 28 febbraio, risultano 60 bambini, solo due in meno rispetto al mese precedente. Un aumento rispetto ai mesi precedenti. Basti pensare che a dicembre ne risultavano 56, mentre a novembre erano 58. Per quanto riguarda l’esecuzione penale esterna, ovvero le misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messe alla prova, al 28 febbraio ne sono state concesse 49.629 volte. Un dato positivo, ma che può crescere se verrà introdotto quella parte del decreto del nuovo ordinamento penitenziario che punta molto all’estensione delle pene alternative: l’affi-damento in prova attualmente viene applicata alle persone che non hanno superato i tre anni di pena, con la riforma la soglia si allargherebbe a quattro. Anche se, grazie alla Corte costituzionale, questo principio è stato esteso. In realtà, la riforma dell’ordinamento risolverebbe anche il problema delle detenute madri con figli al seguito: valorizza la concessione della detenzione domiciliare a donne incinte o madri di minori di 10 anni.
Anche in questo caso, la giurisprudenza, arriva prima della politica. Una sentenza della Corte di cassazione del 6 febbraio scorso, dice che “nella valutazione delle richiesta della detenuta di detenzione domiciliare, il giudice deve fare una concreta valutazione degli interessi in gioco, bilanciando l’interesse dello Stato all’esecuzione in forma carceraria della sanzione penale con le esigenze familiari della richiedente”. La vicenda, oggetto del ricorso in Cassazione, traeva origine dalla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Salerno, che aveva respinto le richiesta di detenzione domiciliare di una detenuta madre con un minore di età inferiore ai 10 anni.
La detenzione domiciliare di cui all’art. 47 ter, comma 1, lettera a dell’ordinamento penitenziario è un istituto teso alla tutela di interessi costituzionalmente garantiti, quali la protezione della maternità, dell’infanzia e del rapporto tra figlio- genitore in una fase delicata dello sviluppo psico- fisico del minore. Molti sono stati nel corso degli anni gli interventi in materia della Corte costituzionale che ha ribadito la preminenza della tutela del minore e della salvaguardia dei rapporti familiari sull’interesse dello Stato all’esecuzione in forma carceraria della sanzione penale. In una sentenza della Corte costituzionale del 2014, inoltre, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis, comma 1, ord. pen. nella parte in cui esclude dal divieto di concessione di tale beneficio. La riforma dell’ordinamento penitenziario, in sostanza, recepisce tali sentenze e va a modificare il 4 bis, anche in merito alla detenzione domiciliari per chi ha figli minori di 10 anni. Punto molto contestato dall’attuale procuratore antimafia Federico Cafiero de Raho. Ma, come viene riportato in un articolo de Il Dubbio di oggi, l’iter della riforma ha i giorni contati. Dopo, tecnicamente, sarà impossibile vararla.

 

Damiano Aliprandi