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È incostituzionale negare i benefici anche per gli ergastoli ostativi

 

FONTE:il dubbio

 

La Consulta ha ritenuto fondata la questione sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia. I giudici della Corte Costituzionale hanno ritenuto troppo rigido l’automatismo che impedisce al magistrato di valutare il progressivo miglioramento del condannato

 

La Corte costituzionale, ancora una volta, interviene in maniera decisa sull’ordinamento carcerario. Questa volta ha ritenuto incostituzionale negare qualsiasi beneficio penitenziario ai condannati all’ergastolo. Anche per i reati cosiddetti ostativi contemplati dall’articolo dell’art. 58- quater, comma 4 dell’ordinamento penitenziario che prevedono benefici solamente dopo aver scontato almeno 26 anni. L’incostituzionalità è stata affermata dalla Consulta con la sentenza n. 149 depositata ieri. La questione era stata sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia, al quale un condannato all’ergastolo per sequestro a scopo di estorsione e omicidio della vittima aveva chiesto di poter accedere al regime di semilibertà avendo trascorso più di 20 anni in carcere, dove si era meritevolmente impegnato in attività lavorative e di studio.

I giudici costituzionali hanno ritenuto fondati i dubbi sollevati dal Tribunale di sorveglianza di Venezia per contrasto con gli articoli 3 e 27 della nostra Costituzione. «L’appiattimento all’unica e indifferenziata soglia di ventisei anni per l’accesso a tutti i benefici penitenziari indicati nel primo comma dell’art. 4- bis – scrive la Corte – si pone in contrasto con il principio, sotteso al- l’intera disciplina dell’ordinamento penitenziario in attuazione del canone costituzionale della finalità rieducativa della pena, della progressività trattamentale e flessibilità della pena, ossia del graduale reinserimento del condannato all’ergastolo nel contesto sociale durante l’intero arco dell’esecuzione della pena».

I profili di illegittimità costituzionale – si legge ancora nella sentenza – «affliggono, in realtà, tanto la disciplina, in questa sede censurata, applicabile ai condannati all’ergastolo per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all’art. 630 cod. pen., quanto l’identica disciplina dettata dallo stesso art. 58- quater, comma 4, ordinamento penitenziario per i condannati all’ergastolo per il diverso delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione di cui all’art. 289- bis cod. pen. Ne deriva gli effetti della presente pronuncia devono essere estesi anche alla parte del- l’art. 58- quater, comma 4, ordinamento penitenziario. che si riferisce ai condannati all’ergastolo per il delitto di cui all’art. 289bis cod. pen. che abbiano cagionato la morte del sequestrato».

In soldoni i giudici costituzionali hanno ritenuto che la norma sovvertisse indebitamente la logica di progressività con cui, secondo il vigente ordinamento penitenziario, il condannato all’ergastolo deve essere aiutato a reinserirsi nella società, attraverso benefici che gradualmente attenuino il regime carcerario, favorendone contatti via via più intensi con l’esterno del carcere. Di regola, infatti, già dopo avere scontato 10 anni di pena, l’ergastolano, se mostra una fattiva partecipazione al programma rieducativo, può beneficiare dei primi permessi premio e può essere autorizzato a uscire dal carcere per il tempo strettamente necessario a svolgere attività lavorativa all’esterno delle mura penitenziarie. In caso di esito positivo di queste prime esperienze, dopo 20 anni l’ergastolano “comune” può essere ammesso al regime di semilibertà, che consente di trascorrere la giornata all’esterno del carcere per rientrarvi nelle ore notturne; e dopo 26 anni, qualora abbia dato prova di sicuro ravvedimento, può finalmente accedere alla liberazione condizionale. La norma ora dichiarata illegittima – con riferimento ai soli condannati all’ergastolo per i reati considerati ostativi – appiattiva invece all’unica e indifferenziata soglia temporale dei 26 anni la possibilità di accedere a tutti questi benefici, impedendo così al giudice di valutare il graduale progresso del condannato nel proprio cammino di reinserimento sociale. La Corte ha censurato il rigido automatismo stabilito dalla norma, che impediva al giudice di valutare i progressi compiuti da ciascun condannato, sacrificando così del tutto la funzione rieducativa della pena sull’altare di altre, pur legittime, funzioni.

 

Damiano Aliprandi