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Lorenzo Contucci: disintegrato il cosidetto "Daspo giudiziario"

 

FONTE: Dalla parte del torto

 

“Annuncio, con magno gaudio, l’avvenuta disintegrazione del comma 7 dell’art. 6 della Legge Amato (il cosiddetto Daspo giudiziario).
Prima di questa fantastica sentenza ottenuta in Cassazione, il soggetto che accendeva una torcia (ad esempio) veniva prima diffidato dal questore per due anni (sempre per esempio) ma poi, quando veniva condannato (magari a tre anni di distanza), doveva subire un altro daspo obbligatorio da due a otto anni con obbligo di firma e quindi, alla fin fine, scontava un doppio daspo per lo stesso episodio.
Ora, a seguito di questa sentenza che chiarisce come deve essere interpretato il comma 7 dell’art. 6, se il giudice dà un daspo giudiziario, dallo stesso deve essere scomputato ciò che si è “presofferto” con il daspo dato dal questore.
Viene quindi eliminato un obbrobrio creato dal neo giudice costituzionalista Amato con la sua legge 41/2007.”