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Manifestazione politica: ai violenti il daspo

 

Teppisti: divieto di accedere alle manifestazioni sportive non solo nel calcio, ma anche ai cortei e manifestazioni di carattere politico.

 

Se, durante un corteo o una manifestazione politica ti comporti in modo violento e intollerante puoi subire lo stesso trattamento che, di norma, in questi casi, viene riservato ai tifosi sportivi. Si chiama Daspo(l’acronomio sta per Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) ed è una misura riservata a chi, prima, durante o dopo un incontro allo stadio, pone in essere comportamenti pericolosi e aggressivi. Tale provvedimento, che viene adottato dal Questore, consiste nell’obbligo, impartito dalle autorità al soggetto violento, di recarsi presso un ufficio di polizia in concomitanza con le future manifestazioni dello stesso tipo a lui vietate. Si tratta dunque di una misura di prevenzione volta a evitare che lo stesso tipo di condotta possa essere ripetuta in occasione di eventi simili.
Ebbene, secondo una sentenza di ieri della Cassazione [1], il Daspo può essere impartito non solo agli ultrà, ma anche ai manifestanti politici, quelli che nei cortei si rendono protagonisti di comportamenti socialmente pericolosi e di intolleranza. Insomma, si tratta dei teppisti, quelli per i quali la politica è solo una scusa per sfogare il proprio odio e indole facinorosa. Si pensi ai numerosi episodi di lancio di oggetti contundenti come pietre, ai casi in cui vengano bruciate o rotte le proprietà di terzi (le vetrine dei negozi sono, di norma, prese maggiormente di mira). Ma c’è anche chi accende fumogeni, vietati – come risaputo – non solo dentro il campo di calcio, ma anche fuori. Ed ancora, si potrebbe fare l’esempio di chi utilizzi il megafono per inneggiare all’odio (anche raziale) e alla violenza. Insomma, gli esempi possono essere molteplici e tutti ricadono nello stesso tipo di comportamento vietato dalla legge e, quindi, fonte di pericolo per la società.
La legge [2] – sostiene la Corte – prevede che il Daspo possa essere applicato anche nei confronti di chi «…risulta aver tenuto…una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o creare turbative per l’ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al primo periodo». Alla luce di ciò è pacifico che i comportamenti di teppismo possano dar luogo alla misura di prevenzione in oggetto, a prescindere dall’occasione (se sportiva o politica) durante la quale sono posti in essere.
Si legge nella sentenza come le novità apportate al Daspo dalla legge del 2001, hanno lo scopo di estendere la portata delle disposizioni a tutti i tipi di comportamento potenzialmente pericolosi per l’ordinario e pacifico svolgimento delle manifestazioni sportive e non. Quindi non più soltanto a coloro che tale pericolosità hanno manifestato direttamente in occasione degli incontri di calcio allo stadio, ma anche a coloro i quali tale pericolosità hanno evidenziato in altro modo, per essere stati denunciati/condannati per determinati reati specificamente indicati e appunto scelti quali indici precisi della pericolosità stessa.

[1] Cass. sent. n. 41501/16 del 4.10.2016.
[2] Dl 336/2001 convertito dalla legge 377/2001; Legge 146/2014.