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DAVIDE LIBERO











L’abuso di carcere preventivo

 

FONTE:giustiziami

 

Che in Italia vi sia – e da anni – un numero inaccettabile di persone sbattute in galera prima di essere dichiarate colpevoli è un dato di fatto, e così pure che a questa deriva abbiano in larga parte contribuito i GIP nostrani con il continuo e indiscriminato ricorso a formule standard tipo “spregiudicato”, “protervia e pervicacia”, “incurante ai più elementari doveri”, “esigenze di eccezionale rilevanza”, utilizzate, senza distinzione alcuna, tanto per chi è accusato di strage quanto per chi avrebbe esibito una bolla d’accompagnamento tarocca.

 

 

Che sul punto pertanto occorresse intervenire in modo drastico e con urgenza era una priorità da cui non potevano sottrarsi tutti quelli che hanno ancora a cuore il diritto e in specie gli addetti ai lavori (anche se non solo).

Molto grave quindi, a mio modesto parere, che in occasione del recente referendum flop si sia così palesemente sbagliato tanto il metodo quanto, cosa ancor più grave, il merito.

In un momento storico particolarmente segnato da una diffusa orda manettara-etico-populista, dovuta a un disagio sociale che non trova altro sollievo se non quello di vedere il potente in gattabuia, se proprio si voleva ricorrere alla volontà popolare bisognava essere chiari e mirati al punto.

Il “problema” non era all’evidenza l’applicazione di misure cautelari tout court, ma appunto la galera indiscriminata a chiunque prima del processo, perché se si confondono le due cose facendole coincidere si precipita esattamente in quell’identica stortura culturale di chi ritiene che solo il rinchiudere un essere umano tra due sbarre d’acciaio possa tutelare la collettività da qualsivoglia rischio di recidiva.

E così si è strutturato un quesito assurdo mirato a colpire l’art. 274 anziché il successivo 275 che era proprio quello fino ad oggi palesemente applicato in modo distorto.

Con l’effetto che se mai fosse passato, cosa peraltro impensabile anche per un bambino di due anni, si sarebbe continuati a finire in gabbia per un ceffone in mezzo alla strada, mentre per l’accusato di avere rubato milioni di euro neppure l’obbligo di firmare una volta al mese presso la più vicina Questura.

Una follia di inaccettabile matrice classista, perché una giustizia che esclude per principio da ogni sanzione i reati dei ricchi tale deve essere definita, che oltretutto ha dato la facile stura ai manettari di professione per snocciolare in TV i tipici slogan di immediato effetto che tanto piacciono alla gente che piace, tipo “se passa il referendum da domani il ladro che ti svaligia la casa e il molestatore di donne indifese la faranno franca!”.

Puntando sulla guerra al lassismo invece che al classismo, si è così determinata una altrettanto incoerente difesa del quesito da parte di alcune frange della sinistra antigiustizialista, insomma un vero disastro su tutta la linea.

Ma poiché non mi piace criticare a basta e visto che ho sostenuto che la modifica avrebbe dovuto riguardare l’art. 275 (e non già l’art. 274), ecco la mia proposta per novellare il numero 3 per chi avrà voglia di leggerla.

“Fuori dai casi di arresto in flagranza (ancorchè non convalidato per intervenuta decadenza dei termini indicati all’art. 390), la custodia cautelare in carcere (285) può essere disposta soltanto se il PM richiedente ha indicato specifici elementi intervenuti successivamente alla commissione del/i fatto/i per cui si procede attribuibili all’indagato (o a chi nello stesso procedimento è accusato di avere concorso con lui nella commissione dello/gli stesso/i), tali da rendere non eludibile con l’applicazione di diversa misura il concreto rischio di reiterazione (274, lett. c. Cpp).

In ogni caso non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando risultano trascorsi 3 mesi tra la richiesta del PM e il provvedimento del giudice senza che siano statisuccessivamente acquisiti nuovi elementi dai quali dedurre la perdurante attualità dell’esigenza cautelare a suo tempo indicata dal PM richiedente”.

Per il resto può rimanere così com’è, anche se per mio conto eliminerei anche l’obbligatorietà presuntiva per taluni reati, ma il meglio, come diceva qualcuno, è nemico del…bene.

 

Davide Steccanella – Avvocato