La morte di Ramy Elgaml, 24 novembre 2024, non è stata solo un tragico incidente alla fine di un inseguimento. È diventata, con il passare dei mesi, un caso politico, sociale e giudiziario: un punto di frizione tra l’idea di “sicurezza” e la realtà di una gestione dell’ordine pubblico sempre più sbilanciata sul lato repressivo.
Ora, con una nuova chiusura indagini notificata nelle ultime ore, cambia un passaggio cruciale: l’imputazione per il carabiniere alla guida dell’ultima auto che inseguì lo scooter lungo otto chilometri attraverso mezza Milano non è più solo “omicidio stradale”, ma “omicidio stradale con l’attenuante dell’eccesso colposo nell’adempimento del dovere”.
In altre parole: la Procura riconosce che l’inseguimento era formalmente un atto dovuto, ma che nella sua esecuzione sarebbero stati superati limiti e proporzioni.
E questo, in un paese che negli ultimi anni ha progressivamente normalizzato l’eccezione, non è un dettaglio tecnico. È una scelta che parla. L’attenuante che cambia il racconto: “stava facendo il suo dovere”
L’elemento più evidente della nuova formulazione è la cornice: il carabiniere non viene descritto come un semplice automobilista che guida in modo pericoloso, ma come un pubblico ufficiale in servizio, impegnato in un’azione istituzionale.
Questo tipo di qualificazione è tutt’altro che neutra, perché introduce un’idea potente: se l’azione nasce dal dovere, l’errore diventa un “eccesso”, non un abuso.
Nel nuovo capo di imputazione, infatti, si legge che il militare avrebbe agito nell’adempimento del dovere, ma avrebbe “ecceduto colposamente i limiti stabiliti dalla legge” con una “condotta di guida sproporzionata” rispetto alla necessità di fermare lo scooter in fuga.
Il punto centrale, che i legali di Fares Bouzidi ripetono dall’inizio, è semplice: la targa del Tmax era già stata comunicata via radio. Dunque, l’inseguimento non sarebbe stato indispensabile nei termini in cui è stato condotto. Le tre circostanze “positive” per la difesa di Bouzidi
Gli avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli accolgono con favore la nuova formulazione. Non perché attenui, ma perché chiarisce.
Romagnoli parla di un capo d’imputazione “più preciso e più aderente alla realtà”, soprattutto per due motivi:
viene riconosciuta la sproporzione tra l’obiettivo (interrompere la fuga) e i mezzi impiegati; la responsabilità dell’inseguimento viene riferita direttamente al carabiniere, e non “scaricata” solo sulla condotta di guida di Bouzidi.
È un punto decisivo, perché sposta l’asse del procedimento: non più una lettura in cui la fuga diventa automaticamente colpa totale, ma una ricostruzione che mette sotto lente anche la scelta di inseguire in quel modo. “Distanza e velocità inidonee”: l’inseguimento come condotta a rischio
Nella chiusura indagini il pm descrive un comportamento di guida che avrebbe aumentato il rischio invece di contenerlo.
Il carabiniere avrebbe mantenuto “una distanza e una velocità inidonee a prevenire eventuali collisioni o tamponamenti”, e avrebbe compiuto una “manovra particolarmente avventata”, aggravata dal fatto che il mezzo inseguito era uno scooter, quindi intrinsecamente più vulnerabile.
Questa formulazione porta il caso dentro una domanda scomoda, ma inevitabile: quando un inseguimento diventa esso stesso un pericolo pubblico? E soprattutto: chi risponde della scelta di trasformare una fuga in una corsa mortale dentro una città? Le intercettazioni: “ho brutalizzato un testimone”
Ma la svolta più inquietante non riguarda solo la dinamica dell’incidente. Riguarda ciò che, secondo quanto riportato da “Il Domani”, sarebbe avvenuto dopo.
Nel quotidiano vengono riportati audio di intercettazioni tra carabinieri presenti quella sera in viale Ripamonti. In una di queste conversazioni, uno dei militari — commentando la comparsa di un nuovo testimone emerso sui media — dice esplicitamente di aver “brutalizzato un testimone” insieme a un collega.
Secondo la ricostruzione, lo avrebbero intimidito e avrebbero fatto cancellare prove dal suo cellulare, perché quel materiale non diventasse “un problema” per i colleghi sotto accusa.
Quel carabiniere ora è indagato per depistaggio.
Se confermato, questo elemento cambierebbe ancora di più la sostanza del caso: non più soltanto un inseguimento finito male, ma una gestione dell’evento in cui la priorità diventa proteggere la divisa, non accertare la verità. Il punto politico: l’eccezione che diventa regola
C’è un nodo che questa storia tocca inevitabilmente: la tendenza, sempre più evidente, a costruire un sistema in cui la forza pubblica gode di una zona grigia di legittimazione preventiva.
L’“eccesso colposo nell’adempimento del dovere” è una formula giuridica. Ma nel discorso pubblico rischia di funzionare come un messaggio: se l’azione è istituzionale, allora l’errore è più scusabile.
Eppure il cuore della questione non è morale. È democratico. Perché uno Stato di diritto non si misura solo da quante leggi approva, ma da quanta verità riesce a pretendere da chi porta un’arma e un potere speciale. Una città, un quartiere, un nome
Ramy Elgaml non è solo una vittima in un fascicolo. È un ragazzo del Corvetto. Un nome che si è aggiunto a una lista già troppo lunga di morti e feriti in contesti in cui l’uso della forza, la pressione operativa e la logica del controllo finiscono per produrre esiti irreparabili.
L’inseguimento per otto chilometri lungo Milano, fino allo schianto finale, non è solo un fatto di cronaca. È un simbolo: la corsa di uno Stato che insegue, e che troppo spesso si dimentica di frenare. Cosa succede adesso
La nuova chiusura indagini riguarda sempre otto persone in totale: Fares Bouzidi e sette militari. Ma emerge anche che un’imputazione — quella per false informazioni ai pm a carico di due carabinieri — è stata stralciata per motivi procedurali.
Il processo, quindi, non è solo ancora aperto: è ancora instabile. E dentro quella instabilità si gioca una domanda essenziale: sarà un procedimento che accerta responsabilità o uno che le diluisce dentro l’idea del “dovere”?
Perché se la verità diventa negoziabile, allora non è più un processo. È un rito.
E se la legge smette di chiedere conto a chi la applica, allora non è più uno Stato di diritto. È un apparato. |