NON C'E' FEDE SENZA LOTTA

26 MARZO 2000

LA GENESI DELLA REPRESSIONE

NOI DA NOVE ANNI CONOSCIAMO LA VERITA'!

laboratoridirepressione

SPEZIALELIBERO

DAVIDE LIBERO











Decreto sicurezza. Lo Stato penale di polizia

 

FONTE: osservatorio repressione

 

Con la conversione in legge il governo Meloni porta a compimento una svolta autoritaria fondata su panpenalismo, repressione del dissenso, poteri straordinari agli apparati e svuotamento delle garanzie costituzionali.

 

Il decreto sicurezza convertito in legge non è un episodio contingente né un semplice provvedimento in materia di ordine pubblico. È la sintesi più avanzata della linea politica perseguita dal governo Meloni fin dal suo insediamento: usare il diritto penale, la coercizione amministrativa e la centralizzazione del potere esecutivo come strumenti ordinari di governo.

Per comprenderne la portata bisogna uscire dalla propaganda. Il decreto non nasce per rispondere a emergenze eccezionali. Nasce per ridefinire stabilmente il rapporto tra Stato e società. Non affronta le cause dell’insicurezza reale, ma amplia i mezzi attraverso cui il potere pubblico controlla conflitti, marginalità e opposizione.

In questi anni la traiettoria è stata costante: decreto rave, decreto Cutro, decreto Caivano, nuove aggravanti, nuovi reati, inasprimenti di pena, ritorno del blocco stradale come fattispecie repressiva, zone rosse, fogli di via, multe ai cortei, stretta sui migranti, nuove tutele per gli apparati coercitivi. Il decreto sicurezza non inaugura questa stagione. La organizza in un quadro coerente.

Quando precarietà, disagio abitativo, crisi urbana, tensioni giovanili, povertà, migrazione e protesta vengono trattati prevalentemente come problemi di polizia, il diritto penale smette di essere extrema ratio e diventa tecnica di amministrazione ordinaria. Questo è il cuore del panpenalismo: usare sanzioni, divieti e minacce punitive per gestire ciò che non si vuole o non si sa risolvere sul piano sociale.

Il primo punto centrale del decreto è il fermo preventivo. La possibilità di trattenere fino a dodici ore persone ritenute pericolose in occasione di manifestazioni pubbliche introduce un principio grave: la libertà personale può essere compressa non per un fatto commesso, ma per una prognosi di rischio formulata dall’autorità di pubblica sicurezza.

Non è un dettaglio tecnico. È una torsione del rapporto tra cittadino e potere. Si passa dall’accertamento di una responsabilità alla neutralizzazione anticipata di un soggetto considerato problematico. In concreto significa che la polizia può impedire la partecipazione a una manifestazione prima ancora che avvenga qualunque illecito. Il controllo giurisdizionale è debole, differito, spesso incapace di incidere sull’effetto immediato del provvedimento. La piazza viene così governata non attraverso il diritto di manifestare, ma attraverso il sospetto.

Il secondo pilastro è l’amministrativizzazione della repressione. Le sanzioni per manifestazioni non preavvisate o difformi dal percorso possono arrivare a cifre altissime. Formalmente si depenalizza. Sostanzialmente si colpisce con maggiore rapidità e minori garanzie. Si sposta il conflitto dal giudice penale al prefetto e agli apparati amministrativi.

Questo meccanismo ha una funzione precisa: rendere onerosa e rischiosa l’organizzazione del dissenso. Chi promuove una protesta sa di poter essere esposto a multe sproporzionate, a identificazioni, a procedure lunghe e costose per opporsi. Il diritto rimane sulla carta, ma il suo esercizio concreto diventa sempre più difficile.

Lo stesso schema vale per fogli di via, zone rosse, divieti di accesso, obblighi di firma e misure personali varie. Non servono necessariamente condanne definitive. Basta la costruzione amministrativa della pericolosità. Si consolida così una giustizia preventiva a bassa intensità formale e ad alto impatto reale.

Il terzo punto riguarda il carcere. L’introduzione di agenti sotto copertura negli istituti penitenziari, con identità fittizie e protezioni per gli atti compiuti durante l’operazione, segna un salto qualitativo. Il carcere italiano è già segnato da sovraffollamento, suicidi, carenze sanitarie, tensioni permanenti, deficit di trasparenza e debolezza delle garanzie interne. Invece di intervenire su queste condizioni, il governo introduce strumenti eccezionali di infiltrazione.

Si trasferisce dentro l’istituzione totale una logica emergenziale da contrasto al crimine organizzato, senza affrontare il dato essenziale: il carcere è un luogo in cui lo Stato esercita il massimo potere su persone già private della libertà. In un contesto del genere, operazioni occulte e coperture speciali aumentano opacità, sospetto e rischio di abusi.

Il quarto punto è lo scudo penale per gli apparati. Anche se corretto e riformulato, il messaggio politico resta intatto: rafforzare la protezione di chi esercita forza pubblica mentre si irrigidiscono le norme verso cittadini, detenuti, migranti e manifestanti.

Qui emerge il doppio binario punitivo. Da una parte lo Stato chiede severità crescente verso chi sta in basso o contesta. Dall’altra introduce cautele speciali per i propri agenti. In una democrazia costituzionale dovrebbe valere il principio opposto: quanto più forte è il potere esercitato dallo Stato, tanto più rigorosi devono essere i controlli.

Sul terreno migratorio il decreto conferma la medesima impostazione. La vicenda del cosiddetto “patrocinio di rimpatrio” è stata emblematica. Incentivare economicamente soggetti coinvolti nelle pratiche di rimpatrio volontario mostra una concezione precisa: il migrante non come persona titolare di diritti, ma come pratica amministrativa da chiudere.

Ancora più grave è il tentativo di ridurre il ruolo del giudice, in particolare della magistratura minorile, nei procedimenti che riguardano minori stranieri non accompagnati, trasferendo centralità a prefetti e Ministero dell’Interno. Anche qui lo schema è costante: meno giurisdizione, più amministrazione; meno tutela individuale, più discrezionalità statale.

Il decreto va letto poi dentro la crisi istituzionale che lo ha accompagnato. Il governo ha imposto la fiducia su un testo vastissimo e delicatissimo, impedendo alle Camere una discussione reale. Successivamente ha annunciato correzioni immediate a norme appena fatte votare, dopo i rilievi del Quirinale.

Questo passaggio è rivelatore. Il Parlamento viene ridotto a sede di ratifica di decisioni prese altrove. La decretazione d’urgenza, già abusata da anni, diventa la forma ordinaria del comando politico. Prima si impone il testo, poi eventualmente si corregge. Le Camere discutono sempre meno, subiscono sempre di più.

È una trasformazione materiale della forma di governo. Non serve sospendere formalmente la Costituzione per svuotarla. Basta marginalizzare i luoghi della rappresentanza e concentrare decisioni, tempi e strumenti nell’esecutivo.

Il decreto sicurezza non renderà il paese più sicuro perché non interviene sui fattori che producono insicurezza reale: salari bassi, precarietà, diseguaglianze, crisi abitativa, abbandono dei territori, impoverimento dei servizi pubblici, sovraffollamento carcerario, esclusione sociale. Interviene invece sui soggetti che quelle contraddizioni le vivono o le contestano.

Si punisce più facilmente chi occupa, protesta, resiste, attraversa il confine, vive ai margini, disturba la quiete dell’ordine costituito. Si rafforzano gli strumenti di controllo verso il basso e si proteggono maggiormente gli apparati verso l’alto.

Per questo il decreto sicurezza non è una legge neutra. È una legge di parte. Sta dalla parte dell’autorità contro il conflitto sociale, della disciplina contro la partecipazione, della verticalizzazione del potere contro l’equilibrio costituzionale.

La destra chiama tutto questo sicurezza. Ma qui sicurezza significa soprattutto gestione autoritaria dello spazio pubblico, controllo selettivo delle marginalità, neutralizzazione preventiva del dissenso, riduzione del giudice, rafforzamento di prefetti, questori e apparati di polizia.

Il garantismo costituzionale nasce per limitare il potere punitivo dello Stato e proteggere la persona contro l’arbitrio. Questo decreto segue la direzione opposta: amplia il potere punitivo e restringe le garanzie.

Per questo va chiamato con il suo nome. Non è una legge sulla sicurezza. È il consolidamento dello Stato penale di polizia. E il suo obiettivo reale non è il crimine in astratto, ma la possibilità concreta che nella società si organizzino conflitto, dissenso e opposizione.