NON C'E' FEDE SENZA LOTTA

26 MARZO 2000

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DAVIDE LIBERO











Quando il carcere diventa una pena inumana

 

FONTE:osservatorio repressione

 

La Consulta chiamata a decidere se la pena possa essere differita quando la detenzione viola la dignità umana. Il caso nasce da Sollicciano, ma riguarda un sistema con 66 mila detenuti e un sovraffollamento arrivato al 142,4%. Antigone: non bastano i trasferimenti da un carcere all’altro.

 

C’è una domanda apparentemente semplice che potrebbe avere conseguenze profonde sull’intero sistema penitenziario italiano: può lo Stato continuare a tenere una persona in carcere quando non è in grado di garantirle condizioni di detenzione compatibili con la dignità umana?

È la questione arrivata davanti alla Corte costituzionale su iniziativa del Tribunale di Sorveglianza di Firenze. L’udienza pubblica si è svolta il 22 settembre e la decisione della Consulta è ora attesa. Tecnicamente, i giudici costituzionali sono chiamati a pronunciarsi sull’articolo 147 del codice penale e sull’articolo 47-ter dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevedono la possibilità di differire l’esecuzione della pena quando questa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità. La questione investe gli articoli 2, 25, 27 e 117 della Costituzione e l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Non è dunque una controversia tecnica sui criteri di gestione degli istituti. In discussione c’è qualcosa di molto più importante: se esista un punto oltre il quale il potere dello Stato di privare una persona della libertà debba arrestarsi perché le condizioni concrete nelle quali quella pena viene eseguita la trasformano in un trattamento incompatibile con la dignità umana.

Il caso nasce dal carcere fiorentino di Sollicciano, diventato negli ultimi anni uno dei simboli più evidenti del collasso penitenziario italiano. Infiltrazioni, muffa, cimici, acqua sporca sul pavimento delle sezioni, condizioni igieniche e strutturali gravemente compromesse. La situazione è arrivata al punto che la magistratura fiorentina ha disposto il sequestro preventivo di una parte dell’istituto ritenuta inagibile.

È proprio da questa contraddizione che nasce la questione costituzionale. La sentenza di condanna stabilisce la privazione della libertà, non attribuisce allo Stato il diritto di aggiungere alla pena condizioni degradanti che derivano dall’incapacità dell’amministrazione di assicurare strutture adeguate. Se quelle condizioni oltrepassano la soglia dell’umanità della pena prescritta dalla Costituzione, occorre stabilire quale strumento abbia il giudice per interromperle.

 

 

Sollicciano non è un’eccezione

 

Antigone è intervenuta nel procedimento davanti alla Consulta attraverso un proprio amicus curiae. Il presidente dell’associazione, Patrizio Gonnella, presente all’udienza, definisce Sollicciano «una vera onta» per il sistema penitenziario italiano, ma sottolinea contemporaneamente un punto decisivo: sarebbe rassicurante poter considerare il carcere fiorentino un’anomalia. Non lo è.

Sovraffollamento, carenza di spazi, strutture vecchie e degradate e impossibilità di organizzare con continuità quelle attività di reinserimento che dovrebbero costituire parte integrante dell’esecuzione della pena caratterizzano ormai una porzione enorme del sistema penitenziario. Il dato forse più significativo riguarda i ricorsi accolti dalla magistratura di sorveglianza: nel 2025 sono state 6.539 le istanze riconosciute per condizioni di detenzione inumane o degradanti, ai sensi dell’articolo 35-ter dell’ordinamento penitenziario. Il dato rappresentava già un aumento del 12% rispetto all’anno precedente.

Non siamo quindi davanti alle denunce di alcune associazioni o a una valutazione politica sulle condizioni delle carceri. Migliaia di decisioni della stessa magistratura italiana hanno riconosciuto che persone affidate alla custodia dello Stato sono state detenute in condizioni incompatibili con i parametri stabiliti dall’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La situazione di Sollicciano rende il problema ancora più evidente. Antigone riferisce di essere tornata nell’istituto pochi giorni prima dell’udienza costituzionale e di avere trovato nelle sezioni ancora aperte detenuti costretti a convivere con cimici e acqua sul pavimento. Nonostante il sequestro disposto dalla magistratura e nonostante una situazione conosciuta da tempo dalle istituzioni, secondo l’associazione le condizioni sostanziali non sarebbero dunque cambiate.

 

Il ritorno ai numeri della condanna Torreggiani

 

Durante l’udienza l’Avvocatura dello Stato, intervenuta per il Governo, ha sostenuto che dal 2013, anno della condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Torreggiani, siano stati realizzati interventi significativi. Tra questi sono stati richiamati il piano di edilizia penitenziaria e le recenti norme sulla detenzione domiciliare per persone tossicodipendenti.

Antigone contesta radicalmente questa rappresentazione. Il primo problema riguarda i posti effettivamente utilizzabili, che non stanno aumentando nella misura annunciata. Già nel rapporto di metà anno l’associazione aveva documentato come, nonostante i programmi di nuova edilizia, la disponibilità reale fosse diminuita. Il secondo riguarda le misure destinate alle persone con dipendenze: la copertura finanziaria prevista consente di sostenere ogni anno un numero massimo di circa 600 percorsi, enormemente inferiore alle cifre evocate negli annunci governativi.

Nel frattempo la popolazione detenuta ha raggiunto ormai circa 66 mila persone e, secondo i dati riportati da Antigone nel comunicato, il tasso reale di affollamento è salito al 142,4%. Siamo nuovamente nell’ordine di grandezza che caratterizzava il sistema penitenziario quando l’Italia venne condannata a Strasburgo nel caso Torreggiani.

Il problema non riguarda soltanto Firenze. Antigone richiama le condizioni di istituti come Pisa, Lucca, Torino, Bologna, Milano San Vittore, Roma Regina Coeli e Augusta. Già alla fine di luglio il rapporto dell’associazione registrava 64.741 detenuti per 46.343 posti effettivamente disponibili e un affollamento reale del 139,7%, con punte superiori al 200% in diversi istituti. Nel giro di poche settimane quei numeri sono ulteriormente peggiorati.

La domanda posta alla Corte costituzionale assume quindi una dimensione molto più ampia. Cosa accade quando non è soltanto una singola cella, una sezione o persino un singolo carcere a non poter garantire condizioni dignitose, ma è l’intero sistema a trovarsi in una situazione di sovraffollamento strutturale?

 

Il “Tetris” dei detenuti

 

Una delle argomentazioni dell’Avvocatura dello Stato è stata la possibilità di ricorrere ai trasferimenti: se una persona è detenuta in condizioni incompatibili con gli standard richiesti, potrebbe essere spostata in un altro istituto. È proprio questa soluzione che Antigone definisce sostanzialmente impraticabile nell’attuale situazione.

Gonnella utilizza un’immagine efficace: non si può risolvere la crisi penitenziaria attraverso un “Tetris di spostamenti”. Quando quasi tutto il sistema è sovraffollato, trasferire una persona significa troppo spesso liberare un posto in un istituto per occuparne un altro altrove. Il problema viene spostato geograficamente senza essere risolto, mentre il trasferimento può interrompere relazioni familiari, percorsi educativi, sanitari e lavorativi costruiti nel territorio di provenienza.

La contraddizione diventa ancora più evidente nel caso di Sollicciano. Il Governo ha indicato il sequestro disposto dalla magistratura come dimostrazione dell’esistenza di anticorpi istituzionali capaci di intervenire quando le condizioni diventano incompatibili con l’articolo 27 della Costituzione. Ma, come ricorda Antigone, lo stesso Governo si è opposto a quel sequestro. È difficile presentare un provvedimento giudiziario come prova dell’efficacia del sistema e contemporaneamente contestarne l’applicazione.

Il punto, soprattutto, è che nessuna politica dei trasferimenti può risolvere matematicamente una situazione nella quale le persone recluse continuano ad aumentare mentre i posti effettivamente disponibili restano largamente insufficienti. Il sovraffollamento non è un problema logistico. È il risultato di scelte sulla quantità di carcere che una società decide di utilizzare.

 

La dignità come confine del potere punitivo

 

È qui che la questione sottoposta alla Consulta acquista la sua portata più profonda. Finora gli strumenti previsti dall’ordinamento consentono al detenuto che abbia subito condizioni inumane o degradanti di ottenere determinati rimedi, compresa una riduzione della pena o un risarcimento. Ma la domanda posta dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze interviene prima: perché una persona dovrebbe essere costretta a subire quella condizione per poter ottenere successivamente un rimedio?

Se è già accertato che la pena verrà eseguita in condizioni contrarie al senso di umanità, il problema diventa impedire che quella violazione avvenga.

Il principio non significherebbe cancellare la condanna né stabilire che una persona non debba più rispondere del reato commesso. Significherebbe riconoscere che anche l’esecuzione della pena incontra un limite e che quel limite è rappresentato dalla dignità della persona. Lo Stato possiede il potere di privare della libertà nei casi e nei modi stabiliti dall’ordinamento, ma non possiede per questo un potere illimitato sul corpo e sull’esistenza di chi viene rinchiuso.

La stessa Corte costituzionale ha recentemente ribadito il principio del “minimo sacrificio necessario” della libertà personale, collegandolo alla finalità rieducativa della pena e affermando la necessità di verificare non soltanto l’imposizione iniziale della detenzione, ma anche la necessità della sua perdurante esecuzione.

Applicare fino in fondo questo principio alle condizioni materiali della detenzione significherebbe riconoscere una cosa elementare ma continuamente rimossa dal dibattito pubblico: la sentenza determina la pena, mentre muffa, infestazioni, acqua sporca, spazi insufficienti e condizioni sanitarie degradate non ne fanno parte.

 

Non è Sollicciano a essere sotto giudizio

 

Una decisione della Consulta capace di riconoscere espressamente le condizioni inumane come limite all’esecuzione della pena avrebbe inevitabilmente conseguenze che andrebbero molto oltre il carcere fiorentino. In un sistema con un affollamento superiore al 140%, migliaia di reclami accolti per violazione dell’articolo 3 della CEDU e numerosi istituti strutturalmente degradati, la questione costringerebbe la politica a confrontarsi con ciò che da anni tenta di amministrare attraverso soluzioni provvisorie.

Non sarebbe più sufficiente aggiungere letti, trasferire detenuti o attendere nuove costruzioni. Diventerebbe necessario ridurre il numero delle persone incarcerate attraverso un ricorso molto più ampio alle misure alternative, intervenire sulla durata delle pene, rafforzare i percorsi per dipendenze e disagio psichico e affrontare seriamente il tema della detenzione come extrema ratio. La crisi quantitativa delle carceri tornerebbe così a essere ciò che realmente è: una questione relativa all’estensione del potere punitivo.

È anche per questo che la decisione attesa dalla Corte costituzionale è particolarmente importante. La domanda proveniente da Sollicciano riguarda in definitiva il significato concreto dell’articolo 27: se il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità rappresenti soltanto un principio da invocare dopo che la violazione si è consumata oppure costituisca un confine che lo Stato non può oltrepassare nemmeno mentre esegue una condanna.

Antigone sostiene la seconda interpretazione e richiama precedenti della Corte costituzionale tedesca e della Corte europea dei diritti dell’uomo. La dignità umana, nelle parole di Gonnella, deve essere considerata un «confine insuperabile» del potere di punire.

La posta in gioco è precisamente questa. Se lo Stato non dispone di un luogo nel quale possa eseguire una pena senza sottoporre una persona a condizioni inumane o degradanti, non può essere quella persona a pagare il prezzo dell’incapacità dello Stato. Il carcere non costituisce uno spazio sottratto alla Costituzione e la privazione della libertà non comporta la perdita degli altri diritti fondamentali. Riconoscere che esiste un limite all’esecuzione della pena quando quel limite viene oltrepassato significa rendere finalmente concreta una prescrizione che troppo spesso rimane confinata nelle dichiarazioni di principio: lo Stato può privare una persona della libertà, ma non della sua dignità.

 

Link scheda ufficiale della questione davanti alla Corte costituzionale:
https://www.cortecostituzionale.it/scheda-ordinanza/2026/69?