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DASPO E LIBERTÀ: STRASBURGO E UNA DOMANDA SPONTANEA

 

FONTE:Sport People

 

Una premessa d’obbligo: quelle che seguono sono brevi riflessioni personali scritte a margine della lettura della sentenza “De Tommaso c. Italia”, sentenza depositata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo meno di un mese fa.
In essa si parla di libertà di circolazione e di misure di prevenzione personale. È possibile rintracciarvi, però, un parallelo con le misure applicate a seguito della commissione di reati in occasione di manifestazioni sportive.
Sulla base di tale parallelo, una domanda mi è sorta spontanea. La trovate alla fine .

 

Con la sentenza “De Tommaso c. Italia” depositata il 23 Febbraio 2017 (Grande Camera “Application no. 43395/09”), la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato la violazione della libertà di circolazione (art. 2, Prot. 4 alla Convenzione) da parte dello Stato italiano per aver imposto ad un suo cittadino la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (una delle misure di prevenzione personale di cui alla legge n. 1423/1956, oggi trasfusa negli articoli 1 e 8 della legge n. 159/2011, il cd. codice Antimafia).

In particolare (e in estrema sintesi), ritenendo fondata la doglianza, i Giudici hanno evidenziato che vi fosse una interferenza della pubblica autorità nella sfera giuridica del privato cittadino, con una limitazione della libertà di movimento che viene da quest’ultimo subita senza possibilità di prevederne l’effettiva portata e senza poter regolare al dettato della norma la propria condotta.

Nell’affrontare la questione, i Giudici hanno definito “draconiana” la legislazione italiana in materia di misure di prevenzione (cfr. il punto 60 della sentenza) e sono approdati a tale giudizio mediante un ragionamento passato anche attraverso la comparazione tra le legislazioni nazionali dei Paesi facenti parte dell’Unione Europea, comparazione il cui scopo era ricercare la presenza di misure simili in altri ordinamenti.

Nel paragrafo IV della sentenza si può così leggere che: “Austria, France and Switzerland have adopted measures of this kind to deal with hooliganism: preventive measures are used against potentially violent individuals at sports events. France also makes provision for other types of measure (such as banning meetings, events or shows, or making a compulsory treatment order) falling within the responsibility of the administrative authorities“ [“Austria, Francia e Svizzera hanno adottato misure di questo tipo per contrastare il fenomeno dell’hooliganismo: misure di prevenzione sono usate contro individui potenzialmente violenti in occasione di manifestazioni sportive. Anche la Francia ha previsto altri tipi di misure (come divieti per manifestazioni, eventi o show o ordine di trattamento obbligatorio) rientranti sotto la responsabilità delle autorità amministrative”].

Alla luce del duro giudizio espresso dalla Corte CEDU sulle misure di prevenzione così come previste e applicate nel nostro ordinamento, definite al punto 59 della sentenza “an outdated remnant of liberticidal legal structures which are, in the light of present-day conditions, totally at variance with the rule of law inherent in a democratic State” [“un residuo obsoleto di strutture legali che sono, alla luce delle condizioni attuali, totalmente in contrasto con il principio di legalità di uno Stato democratico”], sarebbe interessante capire quale valutazione potrebbero avere, da parte della stessa Corte, i “vari Daspo” (espressione forse impropria ma che serve a descrivere la recente opera di ampliamento applicativo di tale divieto, originariamente previsto solo per reati commessi in occasioni di manifestazioni sportive) pensati dal nostro legislatore.

Se la Corte di Strasburgo, infatti, definisce le misure di prevenzione “pene di seconda classe” (“second-class criminal punishment”), quale potrebbe essere il giudizio della CEDU sulla natura del DASPO, istituto già definito “misura di prevenzione atipica” dalla “nostrana” Giurisprudenza di legittimità?

Ai posteri l’ardua sentenza, diceva il poeta, vivremo e vedremo, aggiungo io.

Più che una citazione, un augurio.

Ps: Per chi fosse interessato, è possibile reperire la pronuncia, in inglese, al seguente link http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2017/02/Scarica-De-Tommaso-c.-Italia-ENG.pdf

 

Avv. Giuseppe Di Monaco