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Chi è al 41 bis non può acquistare il cibo come fanno i detenuti comuni

 

FONTE:il dubbio

 

Per la Cassazione, il detenuto al 41 bis non può acquistare il cibo che è invece consentito ai detenuti comuni.

Il Magistrato di sorveglianza de L’Aquila ha accolto il reclamo presentato da Carlo Greco, sottoposto nella Casa circondariale de L’Aquila al regime del 41 bis, avente ad oggetto il mancato inserimento nel “modello 72” di una serie di prodotti alimentari che sono invece consentiti ai detenuti non sottoposti al regime differenziato e la previsione di determinate fasce orarie in cui ai detenuti sottoposti al predetto regime penitenziario era consentito cucinare. Per questo ha disposto che la Direzione di quell’Istituto consentisse al reclamante di acquistare al “modello 72” gli stessi cibi acquistabili presso le altre sezioni del carcere e di cucinare cibi senza la previsione di fasce orarie.

Con successiva ordinanza il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila ha rigettato il reclamo proposto dall’Amministrazione, rilevando, preliminarmente, come la Corte costituzionale, con sentenza n. 186 del 2018, avesse ritenuto che il divieto di cuocere cibi al 41 bis, costituisse una limitazione, non contemplata per i detenuti comuni, contraria al senso di umanità della pena e costituente una deroga ingiustificata all’ordinario regime carcerario in quanto estranea alle finalità proprie del regime differenziato e, dunque, dalla valenza meramente e ulteriormente afflittiva.

Per tale ragione, doveva garantirsi che i detenuti in regime duro fossero assimilati, sotto l’aspetto relativo all’alimentazione, ai detenuti delle sezioni comuni e di Alta Sicurezza: per questo, secondo il tribunale di sorveglianza, in assenza di ragioni di sicurezza per un trattamento diverso, non c’è alcuna giustificazione una restrizione dell’orario in cui i detenuti potevano dedicarsi alla cottura dei cibi; così come la mancata omologazione dei generi alimentari presenti nel “modello 72” dei detenuti appartenenti ai vari circuiti configura una ingiustificata disparità di trattamento, con la sottoposizione dei soggetti al 41 bis un trattamento ulteriormente afflittivo privo di qualunque giustificazione, trattandosi di beni non di lusso.

L’amministrazione penitenziaria a quel punto ha fatto ricorso in Cassazione che è stato accolto, con la sentenza numero 4031, con la premessa che l’acquisto di cibi pregiati diventa una possibile dimostrazione di potere, annullando l’ordinanza, ma con rinvio al tribunale per un nuovo giudizio. Perché? La Cassazione ritiene necessario sollecitare, da parte dei giudici di merito, un ulteriore sforzo motivazionale, volto a chiarire di quali beni si sia chiesta l’inclusione nel “modello 72”, in modo da poter verificare la ragionevolezza o meno della scelta in rapporto alle finalità proprie del regime differenziato.

 

Damiano Aliprandi