NON C'E' FEDE SENZA LOTTA

LA GENESI DELLA REPRESSIONE

NOI DA NOVE ANNI CONOSCIAMO LA VERITA'!

laboratoridirepressione

SPEZIALELIBERO

DAVIDE LIBERO











Legge sulla Tortura: “Questo testo è inapplicabile ai fatti del G8 di Genova”

 

Lunedì 26 giugno, alla Camera dei deputati, inizia la discussione sulla proposta di legge che prevede l’introduzione del reato di tortura nell’ordinamento italiano. Un intervento atteso da trent’anni che rischia però di produrre un paradosso: lasciare di fatto impunita la tortura, rendendo inapplicabile la norma.
Il testo licenziato dal Senato, infatti, è in netta contraddizione con la Convenzione ONU del 1984 e con le indicazioni contenute nella sentenza di condanna contro l’Italia della Corte europea per i diritti umani del 7 aprile 2015 (Cestaro vs Italia per il caso Diaz).
È la ragione per cui tre vittime di tortura e i magistrati che si sono occupati dei processi legati alle violenze del G8 di Genova 2001, hanno scritto due lettere alla presidente della Camera, Laura Boldrini.
Ecco i testi.
Tre vittime di tortura scrivono ai presidenti, nella giornata internazionale contro la tortura

 

All’onorevole Laura Boldrini, al senatore Pietro Grasso

Gentili presidenti,
siamo tre cittadini che hanno subito abusi di polizia la notte del 21 luglio 2001 alla scuola Diaz di Genova (in un caso anche nei giorni successivi dentro la caserma di Bolzaneto). Uscimmo dalla scuola umiliati nella nostra dignità di persone e da allora ci siamo impegnati nei tribunali e nella società per recuperare la fiducia nelle istituzioni che perdemmo sotto i colpi degli agenti.
Nei giorni scorsi la Corte europea per i diritti umani ha nuovamente condannato l’Italia nell’ambito di un ricorso proposto anche da noi e vi scriviamo per esprimervi la nostra amarezza e il nostro sconcerto di fronte alla prospettiva che il parlamento approvi la legge sulla tortura così come licenziata dal Senato il 17 maggio scorso.
Non più tardi di mercoledì scorso il commissario ai diritti umani del consiglio d’Europa, Nils Muižnieks, ha chiesto ai parlamentari italiani di cambiare il testo in tutti i suoi elementi chiave – la definizione di che cos’è tortura, la previsione della tortura psichica, l’introduzione di un fondo per il sostegno delle vittime e del principio di imprescrittibilità – al fine di rendere la norma applicabile ai concreti casi di abusi ed efficace ai fini della prevenzione.
Per chi, come noi, è stato vittima e testimone di tortura e si è battuto in questi 16 anni al fine di creare le condizioni necessarie a prevenire e se possibile impedire nuovi analoghi abusi, l’approvazione di un testo simile sarebbe uno schiaffo e una nuova umiliazione. Ci tormenta il pensiero che eventuali future torture non sarebbero punite e la constatazione che la formulazione votata dal Senato sarebbe un incentivo a non denunciare gli abusi all’autorità giudiziaria, vista l’evidente difficoltà – se non impossibilità – di riconoscere in giudizio i crimini per quel che sono.
Non riusciamo a capire per quale motivo l’Italia non possa avere una legge sulla tortura in linea con gli standard internazionali, come non riusciamo a capire perché gli agenti non debbano indossare sulle divise quei codici di riconoscimento che sono garanzia di lealtà, responsabilità e trasparenza (e che avrebbero forse evitato i pestaggi che abbiamo subito alla scuola Diaz).
E’ difficile per noi soffocare la sensazione che il legislatore si preoccupi più dei timori – a nostro avviso ingiustificati – delle forze dell’ordine, che dei cittadini sottoposti ad abusi da parte di funzionari pubblici. E’ emblematica, in proposito, la cancellazione dal testo di legge del fondo per il sostegno delle vittime. Per tutto ciò, avvertiamo un senso di solitudine che ci amareggia.
Le forze di polizia non hanno niente da temere – e anzi solo da guadagnare, in termini di credibilità – da norme che rispettino i principi stabiliti dal diritto internazionale. Norme farraginose e inapplicabili come quelle approvate dal Senato rischiano di sortire l’effetto opposto: suggeriscono l’idea che le forze di polizia italiane non siano in grado di agire nell’ambito delle regole accettate nel resto d’Europa, come se ci fosse un’incompatibilità con gli standard internazionali in materia di tutela dei diritti fondamentali.
Gentili presidenti, da cittadini che non vogliono retrocedere alla condizione di sudditi, vi chiediamo di intervenire e di richiamare la Camera dei deputati e il Senato della repubblica ad attenersi – come ci pare che sia dovuto, oltre che necessario – alle indicazioni contenute nella Convenzione Onu contro la tortura, nelle sentenze della Corte di Strasburgo e nell’appello del commissario ai diritti umani del Consiglio d’Europa.
Da cittadini – e non da sudditi – ci aspettiamo che lo stato italiano agisca al fine di prevenire gli abusi di polizia, di garantire il rispetto dei diritti fondamentali, di tutelare i cittadini che sono stati o saranno vittime e testimoni di tortura. Contiamo sul vostro personale impegno nell’interesse della collettività.

Sara Bartesaghi Gallo

Arnaldo Cestaro

Lorenzo Guadagnucci

26 giugno 2017, Giornata internazionale contro la tortura

 

il testo dei magistrati
All’Onorevole Presidente della Camera dei Deputati sig.ra Laura Boldrini

Quali magistrati, impegnati a vario titolo, come Giudici e Pubblici Ministeri, nei procedimenti penali che hanno avuto ad oggetto i fatti accaduti durante il G8 di Genova (in particolare quelli relativi all’irruzione delle forze di polizia nella scuola Diaz e quelli verificatisi presso il centro di detenzione temporanea di Bolzaneto), sentiamo il dovere di richiamare l’attenzione dei Deputati impegnati nella discussione del disegno di legge già approvato dal Senato il 17 maggio 2017 (“Disposizioni per l’introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano”), del Presidente della Camera e dei Parlamentari tutti sulla grave contraddizione che potrebbe crearsi tra la concreta applicazione del testo normativo su cui si è realizzato un largo accordo politico parlamentare e lo scopo della legge: adempiere finalmente agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali.
I fatti oggetto di accertamento giudiziale definitivo nei processi in questione sono stati qualificati come torture e trattamenti inumani e degradanti dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo ancora una volta proprio in questi giorni. Eppure tali fatti potrebbero in gran parte non essere punibili come tortura secondo la diversa e contrastante definizione che il Parlamento ha fin qui prescelto.
Le critiche alla legge in discussione, ribadite da ultimo in una lettera indirizzata ai parlamentari dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, non ci sembrano frutto di dissertazioni astratte né di speculazioni teoriche perché trovano un concreto e tangibile riscontro nella nostra diretta esperienza di magistrati.
È infatti indiscutibile: che alcune delle più gravi condotte accertate nei processi di cui si tratta siano state realizzate con unica azione; che le acute sofferenze mentali cui sono state sottoposte molte delle vittime abbiano provocato per ciascuna conseguenze diverse non in ragione della maggiore o minore gravità della condotta, ma in ragione della differente personalità di coloro che l’hanno subita; che – come attestano le evidenze scientifiche – nulla consente di definire in termini di maggiore gravità e intensità la sofferenze provocate al momento dell’inflizione di una tortura di tipo psicologico da quelle che residuano e – come richiesto dalla legge in corso di approvazione – si manifestano in un trauma “verificabile” (e dunque diagnosticabile e duraturo).
La necessità, imposta dalla norma, di inquadrare la relazione tra l’autore e la vittima (quest’ultima deve essere privata della libertà personale; oppure affidata alla custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza dell’autore del reato; ovvero trovarsi in condizioni di minorata difesa) è conseguenza della scelta di configurare la tortura come un reato comune, ma esclude dall’ambito operativo della fattispecie molte delle situazioni in cui si sono trovate le vittime dell’irruzione nella scuola Diaz che non erano sottoposte a privazione della libertà personale da parte delle forze di Polizia e non si trovavano in una situazione necessariamente riconducibile al sintagma della “minorata difesa”.
Se ai casi che sono stati esaminati nei processi di cui ci siamo occupati fosse stata applicata la normativa oggi in discussione non avremmo potuto agevolmente fare ricorso neppure a quella che pare configurarsi come una condotta alternativa: l’agire con crudeltà. Secondo l’interpretazione corrente dell’omonima aggravante comune, infatti, la crudeltà è un contenuto psichico soggettivo non facilmente ravvisabile nell’agire del pubblico ufficiale che potrebbe sempre opporre di aver operato avendo di mira finalità istituzionali.
Si tratta di difficoltà interpretative già da più parti segnalate che è assolutamente necessario evitare in una materia, come quella penale, che è soggetta a stretta interpretazione e non dovrebbe lasciare un così ampio spazio alla discrezionalità giudiziale
Rimane un’evidente constatazione di sconcertante semplicità: l’adozione di una definizione della condotta di tortura in stretta aderenza alla convenzione ONU (quella già avuta come riferimento dai giudici nazionali e dalla Corte EDU) non comporterebbe alcun problema di applicabilità.
Ci pare si debba riflettere su questo paradosso: una nuova legge, volta a colmare un vuoto normativo in una materia disciplinata da convenzioni internazionali, sarebbe in concreto inapplicabile a fatti analoghi a quelli verificatisi a Genova, che sono già stati qualificati come tortura dalla Corte Europea, garante della applicazione di quelle convenzioni.
Sarebbe così clamorosamente disattesa anche l’esecuzione delle sentenze di condanna già pronunciate dalla Corte EDU nei confronti dello Stato Italiano: uno scenario che spiega forse il recente intervento del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa che, assumendo un’iniziativa inedita e per molti versi eccezionale, si è rivolto direttamente al Parlamento italiano segnalando l’opportunità di un ripensamento.
Inattuate rimangono infatti molte delle indicazioni della Corte Europea che richiede rimedi legislativi per l’efficace repressione anche dei comportamenti che non assurgono al livello di gravità della tortura ma sono qualificati come trattamenti inumani o degradanti. Una formula definitoria di condotte che la legge in corso di approvazione utilizza in modo insolito per introdurre una sorta di condizione obiettiva di punibilità, confondendo da un lato profili che nel lessico convenzionale sono tenuti rigorosamente distinti attraverso una locuzione disgiuntiva e dall’altro dimostrandosi tautologica essendo la tortura sempre un trattamento inumano o degradante caratterizzato dalla particolare gravità.
Inattuate rimangono infine – e in maniera che desta analoga preoccupazione – le indicazioni della Corte EDU che richiede l’adozione di rimedi legislativi per la repressione efficace dei comportamenti che non assurgono al livello di gravità della tortura, ma sono qualificabili come trattamenti inumani o degradanti. Anche per tali condotte, pur se integranti reati comuni, secondo la convenzione come precisato dalla stessa Corte nelle più recenti sentenze di condanna ( casi Cestaro e Bartesaghi Gallo) sui fatti della scuola Diaz è imperativo evitare la prescrizione e la concessione di benefici di ogni tipo. La legge in approvazione lascia scoperte tali situazioni che avrebbero meritato disciplina nella medesima sede. Il processo Diaz in particolare ha infine dimostrato quali ostacoli alle indagini abbia comportato la mancata sospensione dal servizio dei Pubblici Ufficiali rinviati a giudizio: misura che la Corte ritiene obbligatoria nei casi di tortura e di ogni altra violazione dell’art. 3 Cedu, così come la destituzione in caso di condanna definitiva.
Riteniamo doveroso offrire al Parlamento Italiano queste riflessioni, quali operatori del diritto concretamente coinvolti in procedimenti penali riguardanti fatti di tortura e trattamenti inumani e degradanti, perché la nostra esperienza insegna quanto siano necessarie in questi casi norme di agevole interpretazione, che non rendano ancor più complesse ricostruzioni giudiziarie già per loro natura delicate e difficoltose e siano soprattutto conformi ai principi chiaramente espressi dalla Convenzione adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU che l’Italia ha ratificato nel lontano 1988 e che solo ora si è dichiarato di voler concretamente attuare.

***
Salvatore Sinagra, già Presidente di Sezione della Corte di Appello di Genova e del Collegio giudicante nel processo per i fatti della scuola Diaz

Francesco Mazza Galanti, Presidente di Sezione del Tribunale di Genova già Consigliere di Appello e membro del Collegio giudicante per i fatti della Diaz

Giuseppe Diomeda, Consigliere della Corte di Appello estensore della sentenza di Appello nel caso Diaz

Roberto Settembre, già Consigliere della Corte di Appello estensore della sentenza nel caso Bolzaneto

Lucia Vignale, Giudice del Tribunale di Genova Giudice delle indagini preliminari nei casi Diaz e Bolzaneto

Daniela Faraggi, Giudice del Tribunale di Genova e Giudice dell’udienza Preliminare nel caso Diaz

Enrico Zucca, Sostituto Procuratore Generale e pubblico ministero nel processo Diaz

Francesco Cardona Albini, sostituto procuratore della Repubblica pubblico ministero nel processo Diaz

Francesco Pinto, Procuratore Aggiunto della procura di Genova pubblico ministero nelle indagini nei casi Diaz e Bolzaneto

Vittorio Ranieri Miniati, Procuratore Aggiunto della procura di Genova pubblico ministero nel processo Bolzaneto

Patrizia Petruzziello, sostituto procuratore della Repubblica di Genova pubblico ministero nel processo Bolzaneto