Il Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma non ha dubbi: le “aree riservate” del 41 bis vanno chiuse. Si tratta di una forma di carcerazione dove viene inasprito ulteriormente il regime speciale e dove i detenuti sono tenuti in isolamento pressoché totale, in celle buie, spesso situate sottoterra, e minuscole |
Lo ha scritto a chiare lettere in “Norme e normalità”, una raccolta delle Raccomandazioni indirizzate in questo primo anno di attività all’Amministrazione penitenziaria dopo le visite fatte a 59 Istituti di detenzione, nelle diverse sezioni di tutti i livelli di specialità e sicurezza, incluse, appunto, tutte le sezioni del 41 bis. Parliamo del super 41 bis già denunciato da Il Dubbio, una forma di carcerazione dove viene inasprito ulteriormente la carcerazione speciale. Si tratta di un regime dove i detenuti sono tenuti in isolamento pressoché totale, in celle buie, spesso situate sottoterra, e minuscole.
Nella Raccolta di Mauro Palma, curata dall’Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale e coordinata da Daniela de Robert, si legge che alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 204/ 1974 secondo cui sussiste un «obbligo tassativo per il legislatore di tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a rea- lizzarle e le forme atte a garantirle», nonché della sentenza della Corte stessa n. 313/ 1990, il Garante nazionale raccomanda che il regime del 41 bis, che sospende esplicitamente le «normali regole di trattamento», non si traduca mai nella parallela sospensione dei diritti fondamentali della persona e che «le misure adottate escludano scrupolosamente questo facile scivolamento».
Mauro Palma, spiega che non può esimersi dal formulare le proprie riserve sul fondamento normativo delle cosiddette “aree riservate”, presenti nella gran parte degli Istituti che ospitano le sezioni del 41 bis. Ricorda che il Comitato europeo per la prevenzione sulla tortura ( Cpt) già dal 2004 e ribadito nel 2008, ha po- sto la questione. Il governo italiano, nella sua risposta ha indicato come base normativa delle “aree riservate” l’articolo 32 del Regolamento di esecuzione dell’Ordi- namento penitenziario.
Si tratta di un articolo che riguarda l’assegnazione e il raggruppamento dei detenuti per motivi cautelari e al comma 3 recita: «Si cura, inoltre, la collocazione più idonea di quei detenuti e internati per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte dei compagni. Sono anche utilizzate apposite sezioni a tal fine, ma la assegnazione presso le stesse deve essere frequentemente riesaminata nei confronti delle singole persone per verificare il permanere delle ragioni della separazione delle stesse dalla comunità». Ed è qui che il Garante esprime il proprio dubbio che tale articolo possa determinare la situazione che di fatto si verifica nelle “aree riservate”, di ridotta possibilità di associazione con altri detenuti, già molto ristretta nel regime del 41 bis, di tendenziale isolamento o «di allocazione con un altro detenuto, al fine di evitare che si configuri una situazione di isolamento totale, sanzionabile dagli Organi di controllo internazionale».
Come già spiegato da Il Dubbio, quest’ultimo condizione è una creazione dell’amministrazione passata che, per evitare accuse di disumanità, ha dovuto inventarsi di trovare per ogni detenuto isolato in queste condizioni quello che nel gergo carcerario viene definito “dama di compagnia”, ovvero un altro detenuto sacrificato per dare una parvenza di umanità. Cosa significa? Oltre ai mafiosi di grosso calibro, vengono sacrificate altre persone che appartengono alla mafia di “basso rango”. Mauro Palma, a fronte di tutte queste sue osservazioni, raccomanda pertanto che si ponga fine alla previsione di apposite sezioni di “area riservata” all’interno degli Istituti che ospitano le sezioni del 41 bis. |