NON C'E' FEDE SENZA LOTTA

LA GENESI DELLA REPRESSIONE

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DAVIDE LIBERO











Perché dovremmo abolire il carcere

 

FONTE:thevision.com

 

Per quello che è lo stato attuale del dibattito pubblico riguardo la condizione delle carceri in Italia è indicativo che, ancor prima di ragionare in termini di abolizionismo o riduzionismo e quindi su uno smantellamento dell’istituzione carceraria o di un suo impiego ridotto, gran parte delle risorse e delle energie vadano spese per spiegare una verità che è chiara a chiunque abbia occhi per vedere: il carcere, così com’è, non funziona. E non perché non sia abbastanza severo.
Non serve essere mossi da qualche afflato umanitario per capire che gli obiettivi di prevenzione attraverso la deterrenza e la risocializzazione sono ampiamente disattesi, di anno in anno: per rendersene conto è sufficiente leggere uno dei rapporti sulle carceri, come quello che annualmente propone l’associazione Antigone.
Ripensare la pena detentiva è indispensabile prima di tutto se l’obiettivo è quello di una reale inversione di tendenza della criminalità. Una criminalità, comunque, che non ha l’incidenza che parrebbe invece premere come un macigno sull’opinione pubblica: come si evince dai dati resi noti dal ministero dell’Interno, nel 2017 gli omicidi sono calati del 15%, risultato mai raggiunto prima d’ora, e in generale i crimini sono calati del 12%. Mentre la recidiva, ossia il ritorno in carcere di persone già condannate in precedenza, si attesta attorno al 70%. Questo significa che i miglioramenti nella nostra società non si devono al carcere.
A questo punto diventa necessario comprendere il valore del concetto di pena all’interno della cultura occidentale. Per abbozzarne una prima definizione non serve partire da complicati costrutti filosofici o giuridici: il concetto di pena accompagna in un legame indissolubile quello di punizione per una colpa – e quindi di espiazione dei propri errori – e viene insegnato già in tenera età, secondo un sistema di valori generalmente condiviso. I concetti di castigo e di sanzione da sempre sono conseguenza di un comportamento scorretto e la loro esistenza appare scontata – sembra impossibile l’idea di lasciare impunita la trasgressione a una regola. Anche se oggi tale consequenzialità appare naturale, quello del fondamento della pena è storicamente uno dei problemi più dibattuti, tanto che ancora oggi non si è giunti a un orientamento unanime.
È così che, in genere, ci si limita a giustificare la pena facendo appello a esigenze preventive e reattive insieme (dissuadere dal commettere reati e castigare chi è andato contro la norma). Queste necessità a loro volta trovano fondamento in di un discorso socio-psico-criminologico, per cui il criminale va sanzionato per tre motivi: placare gli animi di vendetta della collettività; dissuaderlo dal commettere nuovi reati; somministrargli quel tanto di punizione che sembra indispensabile per ristabilite l’equilibrio sconvolto dal crimine commesso. Ciò si traduce in un sistema di norme giuridiche che prevede una punizione “legale” nei confronti chi le viola, con lo scopo di castigare e dissuadere insieme. È così che si arriva a definire la pena come “la conseguenza giuridica di un reato, cioè la sanzione predisposta per la violazione di un precetto penale”.
A questo punto, la pena intesa quale punizione legale necessita di ulteriori giustificazioni in grado di legittimarla agli occhi di chi potrebbe esserne oggetto. Nelle concezioni moderne dello Stato la pena viene solitamente associata al principio contrattualistico secondo il quale i consociati accettano l’imposizione di una regola e di una punizione per la sua violazione sulla base di una volontà generale, sintesi di tutte le libertà dei cittadini. In altri termini, lo Stato viene inteso come un soggetto collettivo che non minaccia le volontà singole, ma piuttosto le tutela, riassumendole in sé. In uno Stato che realizza tali principi – volti teoricamente al bene comune – nessuno dovrebbe rifiutare la pena, spiegandola per mezzo del suo fine: produrre sicurezza attraverso la sottoscrizione di un contratto sociale in cui ciascun consociato abdica a una parte della propria libertà per riporla nelle mani di uno Stato in grado di tutelare ogni interesse individuale e garantire tranquillità e sicurezza.
La punizione conseguente alla commissione di un atto contrario a un qualche ordine costituito è sempre stata presente nella storia dell’uomo, ma le modalità di risposta a tale trasgressione si sono modificate nei secoli, insieme agli obiettivi che ci si proponeva di raggiungere mediante il castigo. Se oggi, quando si parla di pena, si pensa quasi immediatamente all’istituzione del carcere, affermatosi come forma essenziale del castigo solo a cavallo del XVIII e XIX secolo, è a causa dunque di un lungo percorso che ha visto il susseguirsi di diversi mezzi punitivi emersi, e poi scomparsi, per determinati motivi storici, sociali, economici e politici.
Fra tante modifiche quella più significativa è certamente il venir meno del supplizio: la pena corporale che comportava grandi sofferenze fisiche lascia il passo a un’arte di far soffrire meno rumorosa e spogliata dei suoi aspetti più “spettacolari”. Come scrive Foucault nel suo saggio Sorvegliare e punire, “in pochi decenni il corpo suppliziato, squartato, amputato, simbolicamente marchiato sul viso o sulla spalla, esposto vivo o morto, dato in spettacolo, è scomparso. È scomparso il corpo come principale bersaglio della repressione penale.” Venuta meno la spettacolarizzazione del castigo, e quindi la sua corporalità, la punizione inizia dunque a toccare l’esistenza del trasgressore, nella sua esplicazione della libertà personale, intesa non solo come libertà di movimento, ma quale libertà di gestione dei propri affetti, desideri, ambizioni e, ovviamente, del proprio tempo. Le aggressioni, che vanno sotto il nome di “contravvenzioni” e “delitti”, si puniscono dunque per colpire pulsioni e perversioni.
Si deve a questo mutamento del bersaglio del castigo la creazione delle carceri, che altro non sono se non la versione definitiva delle Case di correzione e di lavoro, istituite sul finire del XV secolo in Inghilterra, dove per secoli sono stati relegati gli scarti della società, criminali e vagabondi: soggetti che rappresentavano all’epoca un substrato sfruttato o abbandonato, a seconda delle esigenze della società, come la necessità di manodopera oppure di un capro espiatorio. Poi, tutto è rimasto immutato. La scienza penalistica si è evoluta in un’ottica pressoché dogmatica: per giustificare l’esigenza – irrazionale – di preservare la sicurezza dei consociati mediante lo strumento della carcerazione, si è cercato di dare spiegazioni – il più possibile razionali – e le si è raccolte in dissertazioni. Per cercare di dare una parvenza di umanità al carcere si è intervenuti con riforme sul piano internazionale e comunitario, continuando però a sorvolare sulla legittimità di tenere in piedi un sistema diffuso di punizione che si concretizza in una violenza ingiusta, anche se legale. O meglio, in un’ingiusta violenza attuata per mano della legge.
I tentativi di dare un volto più umano alla detenzione, comunque, non sono bastati. In Italia, sono 2749 i morti in carcere negli ultimi 18 anni e nel 2017 i morti suicidi sono stati 52. Il numero può impressionare a seconda della sensibilità di ciascuno; da parte mia ne ho colto la portata mutando il mio punto di vista. Mi sono messa nell’ottica di considerare quei 52 suicidi come 52 vittime di omicidio. 52 morti che, se fossero salite stati ammazzati per mano di un pazzo, avrebbero di certo sollevato qualcosa in più del semplice sdegno. Ma si tratta di 52 persone condannate per aver commesso un reato, fuori pertanto dal raggio di azione di un’analisi critica o empatica delle condizioni che le hanno portate al gesto estremo.
È per dare seguito a questa necessaria e ormai improrogabile analisi critica che mi sono avvicinata al pensiero abolizionista. Il mio interesse è nato dalla consapevolezza che è giunto il tempo di porsi delle domande, in un momento in cui invece sembriamo circondati solo da risposte, spesso urlate, troppo superficiali rispetto a un problema complesso, che ha bisogno di essere trattato con razionalità e lucidità se si intende superarlo. Il pensiero abolizionista, in realtà, è vecchio quanto quello che legittima lo strumento della carcerazione, ed è ugualmente mutato nel tempo. Possiamo semplificare e dire che ora esistono correnti che puntano alla completa abolizione del diritto penale e/o della detenzione, mentre altre che mirano piuttosto a ridurre l’incisività della punizione legale in carcere.
Le carceri italiane sono affollate soprattutto da tossicodipendenti, che dovrebbero piuttosto stare in comunità, e da immigrati incastrati in un sistema di sfruttamento e di illegalità. Anche per buona parte del resto della popolazione carceraria, condannata per reati contro il patrimonio, non avrebbe più senso pensare a strumenti di welfare e inclusione? Sarebbe sicuramente più utile per il consorzio sociale e per chi commette un reato, oltre che per ciò che si vuole affermare attraverso questa punizione cieca: la nostra civiltà. Potremmo depenalizzare il più possibile, sostituendo le sanzioni penali con quelle amministrative o civili e limitando il ricorso alla pena detentiva a extrema ratio. A questo punto il sistema sanzionatorio si articolerebbe in: sanzioni interdittive, che impediscono di svolgere funzioni, professioni o attività connesse al reato per cui si è stati condannati; sanzioni di carattere pecuniario, quali la confisca e l’obbligo al risarcimento; sanzioni amministrative e civili, a carattere prescrittivo, volte a imporre una serie di obblighi per limitare la libertà di movimento del soggetto o a realizzare adempimenti di tipo riparativo. Nei casi limite di detenzione questa si potrebbe scontare nella propria abitazione o in un luogo pubblico di cura e di assistenza, con il fine di mantenere un qualche contatto con la realtà, attenuando così l’effetto devastante del carcere e favorendo la risocializzazione.
Nel nostro ordinamento le misure alternative alla detenzione si dovrebbero concretizzare nell’affidamento in prova ai servizi sociali, nella detenzione domiciliare e nella semilibertà. Dico “dovrebbero” perché l’uso che se ne fa è ridotto: infatti, elaborando i dati resi disponibili dal ministero della Giustizia, risulta che in Italia il 55,2% dei condannati sconta la pena in carcere, mentre in Paesi come Francia e Gran Bretagna la percentuale scende al 24%. Non solo: negli altri ordinamenti europei il ricorso alle pene alternative si è rivelato molto più utile anche nella prevenzione della recidiva e nel reinserimento sociale.
L’autorizzazione a osare ci viene dalla nostra stessa letteratura giuridico-penalistica, che è una delle più fini al mondo. Non è un caso che la nostra stessa Costituzione, parlando di pena, non menzioni mai il carcere: i nostri padri e le nostre madri costituenti lo conoscevano bene, ma ci hanno lasciato la libertà di intervenire per creare qualcosa di nuovo, individuando la pena giusta per ogni condannato. Ciò in teoria viene già fatto, ma è reso sempre più difficile dallo scarso ricorso alle misure alternative e alle sanzioni sostitutive.
Un primo indispensabile passo che si voleva fare con la riforma dell’Ordinamento penitenziario, la cui discussione è stata rimandata per l’ennesima volta. Una riforma che non avrebbe toccato mafiosi e terroristi, ma che si proponeva piuttosto di migliorare la qualità della vita in carcere a tutela della dignità e di incoraggiare il ricorso a misure alternative. Una riforma che ci avrebbe permesso di prendere del tempo per arrivare con un ritardo meno imbarazzante al nostro appuntamento con lo Stato di diritto che pretendiamo di essere.

 

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Ndack Mbaye