La pena detentiva perpetua ha avuto un certo seguito nel diritto penale europeo degli anni Settanta e Ottanta, quando il definitivo superamento, in molti Stati occidentali, del paradigma della pena capitale come più grave tra le pene principali rendeva il “fine pena mai” apprezzabile merce di scambio per meccanismi di formazione del consenso, già allora basati su accezioni demagogiche della norma penale.
Bisognerebbe avere il coraggio di concluderne che, esauritasi quella stagione in materia di pubblica sicurezza e di strategie preventive in ambito criminologico-forense, anche i modelli di garanzia devono evolversi. L’ergastolo non è necessariamente, persino per le ipotesi delittuose più gravi, il termine di paragone di un giusto bilanciamento tra la responsabilità del reo, le esigenze della sicurezza sociale e la funzione della pena negli scopi di politica criminale.
La Corte di Strasburgo, in composizione di “Grande Camera”, ha affrontato il tema dell’ergastolo in circostanze non meramente episodiche, ma in modo più diretto e “demolitivo” in occasione della decisione Vinter e altri c. Regno Unito, 9 Luglio 2013. Ne esce fuori un principio di civiltà giuridica che rende estremamente residuale la compatibilità dell’ergastolo col divieto di trattamenti inumani e degradanti, dimostrando lo sfavore complessivamente addebitabile nei confronti della pena detentiva perpetua. In particolare, l’ergastolo è una pena violativa del ricordato divieto se la scarcerazione sia espressamente vietata dall’ordinamento, se il detenuto, oltre il ventiseiesimo anno di pena, non possa adire altra autorità giurisdizionale per richiedere l’alleggerimento della pena, la scarcerazione o la revisione del processo. Da queste condizioni già precise e che ulteriori precisazioni terminologiche e metodologiche avrebbero potuto e dovuto meritare, emerge un’accezione residuale della pena perpetua al punto quasi da configurarsi quale comminatoria provvisionale, che in ogni tempo del suo svolgimento deve poter essere ridiscussa e se del caso scongiurata presso il sub-procedimento di esecuzione.
In Italia, è pluridecennale l’impegno per il superamento dell’ergastolo ed è forse proprio quell’impegno civile e dottrinale ad avere alimentato una giurisprudenza rispettosa delle garanzie accusatorie. Già a prezzo di equilibrismi, poco convinti e poco convincenti, la sentenza n. 264/1974 della Corte Costituzionale si era misurata sui rapporti contraddittori tra l’idea stessa di pena detentiva perpetua e l’accezione rieducativa della pena costituzionale. La costituzionalità dell’ergastolo era in fondo lì salvaguardata solo quanto alla parte non esclusivamente “muraria” (lavoro esterno, socialità, visite, ecc.) della sua esecuzione, non già quanto alla nozione, tipica del XIX secolo, del “fine pena mai” quale segregazione permanente e continuativa. Nemmeno dieci anni dopo (C. Cost. n. 274/1983), i condannati all’ergastolo vengono ammessi al beneficio di riduzione della pena: si anticipa la riflessione delle giurisdizioni europee e internazionali sulla auspicabile provvisorietà della condanna all’ergastolo. Nel decennio successivo (C. Cost. n. 168/1994) un altro principio di civiltà giuridica trova formale cartolarizzazione. L’impossibilità di condannare all’ergastolo i soggetti minori è certo norma a tutela della loro libera formazione, anche a seguito, in ipotesi, della commissione di un reato grave, ma è pure espressione di un primo ripensamento sull’afflittività in re ipsa della condizione carceraria – tale che decenni di detenzione comunque inducono nocumento alla personalità individuale.
L’ordinamento, per sua stessa coerenza intraordinamentale, non può guardare al condannato all’ergastolo con intenzioni “vendicative”: la liberazione condizionale non può essere preventivamente esclusa, nemmeno ove precedentemente revocata (C. Cost. n. 161/1997).
Questa breve rassegna di decisioni emblematiche è conseguenza di un contesto giuridico-culturale nel quale si era persino tentato di abolire l’ergastolo attraverso i referendum abrogativi del 1981. Allora era stata sottoposta all’attenzione degli elettori anche la famigerata legge di pubblica sicurezza “Reale”, la stessa che negli anni Settanta era stata metro regolativo di una fortissima azione repressiva dello Stato, certamente di gran lunga anticipatoria degli strumenti di prevenzione rispetto alle previgenti disposizioni di diritto comune. Quella circostanza avrebbe potuto essere momento di consapevolezza politica sulla stagione dell’eversione, ormai esauritasi, per quanto dalle ferite ancora troppo fresche nella coscienza collettiva. Si sarebbe potuto disinnescare l’emergenzialismo con cinque anni di anticipo rispetto alla legge Gozzini, 10 Ottobre 1986, n. 663, e guadagnando sette anni rispetto all’introduzione del “nuovo” codice processuale. Ciò avrebbe parallelamente aiutato a predisporre una normazione speciale extra-codicistica più coerente rispetto alla legislazione di diritto comune e, ancor più, in riferimento ai principi costituzionali.
L’opinione pubblica volle il mantenimento dell’ergastolo e il mantenimento della legge Reale.
In Europa, una soluzione normativa abolizionista si è innestata su diversi retroterra giuridico-culturali, ma in tutti i casi suscitando più apprezzamento che conflittualità sociale. È avvenuto in Portogallo, anche come momento simbolico che certifica la distanza dell’attuale ordinamento repubblicano rispetto ai trascorsi dittatoriali, autoritari e militari. È avvenuto in Norvegia, senza che l’esempio norvegese divenisse davvero emblematico per gli Stati dell’Europa occidentale ma anche senza cedimenti rispetto a fatti di cronaca nera molto efferati, che avevano pur fatto trapelare vaghe tentazioni pan-penalistiche nelle varie forze politiche. Ed è sorprendentemente avvenuto in Croazia, Serbia e Bosnia, anche per evitare che i sanguinosi strascichi delle guerre civili nella ex Jugoslavia dessero adito a rappresaglie inter-statali nei confronti di cittadini detenuti in repubbliche diverse da quella di propria provenienza – ipotesi, si intuisce, tutt’altro che eventuale. Pure lo Stato Città del Vaticano ha abolito l’ergastolo, per ragioni che probabilmente possono essere co-ricercate nella elevata percezione massmediologica dell’attuale pontificato. L’ergastolo, cioè, può essere abolito per discontinuità parlamentare-repubblicana, per visioni progressive della politica criminale, come istanza di pacificazione nazionale e anche come simbolo di fasi ordinamentali nuove.
Quale che sia la ragione per cui in Italia potrà sperabilmente tornare vittoriosamente in auge questa istanza, sarà da accogliere con prontezza e soddisfazione. |