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Daspo anti rissa, stretta al carcere duro del 41 bis e altre «tolleranze zero» del governo giallorosa

 

Le norme targate Bonafede nel Dl Sicurezza. Allontanamenti e pene più severe per i violenti. Diventa reato il telefono in cella

 

Ogni governo ne ha una: la «tolleranza zero» in salsa giallo-rossa riguarda le risse. Che naturalmente sono state scoperte con l’omicidio del povero Willy Duarte ucciso di botte a Colleferro il 5 settembre scorso da una banda di violenti. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che ne ha subito rivendicato la paternità su Facebook, ha perciò ottenuto che tra le norme del dl Sicurezza, approvato nel Cdm di lunedì notte, ci fosse un «Daspo antirisse» per i violenti, come lo ha battezzato egli stesso, e l’inasprimento delle pene per chi partecipa ad una rissa.

È quanto prevede uno degli ultimi articoli del testo, cofirmato da Conte e dalla ministra Lamorgese, che esulano dalla questione migranti e che invece, rispondendo a recenti sollecitazioni dell’opinione pubblica, introducono nuove fattispecie di reato. Nel tentativo di dare una stretta al regime di detenzione del 41-bis, di arginare il fenomeno della vendita on line di stupefacenti, e di centrare maggiormente il reato di oltraggio a «pubblico ufficiale» sostituendo quest’ultimo termine con un meno generico «ufficiale o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria».

Rimarrà comunque punibile l’«oltraggio» ad un magistrato (art.343 cp). Per quanto riguarda la vendita di sostanze sul web, modificando il testo unico 309/90 il decreto estende la modalità di oscuramento utilizzato per i siti pedopornografici a quelli che, «utilizzati per la commissione di reati in materia di stupefacenti». Spetta ai «fornitori di connettività alla rete internet» impedire l’accesso ai siti segnalati, pena una sanzione pecuniaria da 50 mila a 250 mila euro.

Ci sono poi le norme per aumentare l’isolamento dei detenuti sottoposti al regime del 41-bis e di Alta sicurezza (non solo mafiosi) configurando come nuovo reato l’introduzione o la detenzione in carcere di telefonini, con una pena da 1 a 4 anni sia per chi li introduce che per chi li detiene. «Nel regime precedente – spiega il 5S Nicola Morra, presidente della Commissione antimafia – il reato si configurava come un semplice illecito disciplinare sanzionato all’interno del carcere. Questa innovazione normativa penale finalmente pone un argine a prassi criminali che stavano fiaccando l’efficacia del 41-bis e dell’Alta Sicurezza, in un contesto in cui anche culturalmente si sta cercando di screditare tali regimi, anche a livello europeo». Morra si riferisce alle condanne della Corte europea dei diritti umani sul carcere duro italiano del luglio 2016 (Provenzano) e a quelle che potranno venire dopo la bocciatura dell’ergastolo ostativo.

Ricorda però il ministro Bonafede, che «sono 1.761, i telefoni rinvenuti dalla polizia penitenziaria nelle carceri italiane fino al 30 settembre scorso. In pratica, 200 al mese, oltre 6 al giorno. Il fenomeno è esponenzialmente in crescita: nei primi nove mesi del 2019 erano stati 1.206 e a fine settembre 2018 solo 394». Ma sapendo come, nella maggior parte dei casi, arrivano i telefoni in cella, il testo governativo prevede anche (secondo quanto annunciato dal Guardasigilli, anche se nella bozza non compare), l’aggravante con la reclusione da 2 a 5 anni quando a commettere il fatto è un incaricato di pubblico servizio o un avvocato.

Eppure un modo meno criminogeno ci sarebbe: «Altro discorso – ammette il senatore Morra – sarebbe schermare, con strumenti che tecnologicamente già oggi lo consentono, gli ospiti degli istituti di pena da tentativi di comunicazione non via cavo. Ma intanto si è fatto un passo in avanti con l’introduzione di questo nuovo reato». Un altro reato.

D’altronde è la via più semplice, come quel «Daspo antirisse» che secondo Bonafede renderà innocue le «persone incivili e violente, persone che spesso sono già state denunciate e sono note alle forze dell’ordine, persone che credono di poter sfogare violenza, rabbia e prevaricazione su chiunque». Più poteri al questore, dunque, per «vietare l’accesso ad un elenco di locali, da sei mesi a due anni: un vero e proprio Daspo per i violenti. In caso di violazione del Daspo, cioè per il solo fatto di violare il divieto di recarsi in uno dei locali indicati dal questore, si configura un reato con pena fino a 2 anni di reclusione e una multa da 8000 a 20 mila euro».

Inoltre, spiega ancora il Guardasigilli, «abbiamo stabilito un giro di vite per il reato di rissa con inasprimento delle pene. Se da una rissa deriva la morte o lesioni personali, si rischia una pena fino a 6 anni di reclusione per il solo fatto di aver partecipato a quella rissa». Si noti che finora l’art. 588 c. p. prevedeva comunque già 300 euro di multa per chi partecipa ad una rissa e da 3 mesi a 5 anni di carcere se ci sono morti o feriti. Ma così anche il ministro Bonafede può rivendicare la propria «tolleranza zero».

Eleonora Martini da il manifesto

 

Decreto sicurezza: c’è un nuovo reato aggravato per i legali

 

Prima, introdurre i cellulari, era un illecito disciplinare sanzionato all’interno del carcere.

Da oggi invece diventa reato attraverso l’introduzione nel codice penale dell’articolo 391- ter, ovvero “l’accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti”. Nel decreto approvato, infatti, si legge che «chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l’uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine renderlo disponibile a una persona detenuta è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni». Inoltre, si legge sempre nel nuovo articolo introdotto dal decreto, «si applica la pena della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense». Quindi se ad introdurre il cellulare è un agente o un avvocato, la pena può arrivare anche fino a cinque anni di carcere. Inoltre, salvo che il fatto costituisca più grave reato, «la pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni». In sostanza, il decreto sicurezza interviene aggiungendo un’ipotesi di reato nel codice penale, articolando due distinte ipotesi di reato, oltre che descrivendo un’aggravante.

41 BIS, SANZIONI PIÙ ELEVATE PER LA NORMA INTRODOTTA DAL GOVERNO BERLUSCONI

Il decreto sicurezza introduce anche un’aggravante per quanto riguarda il 41 bis.

Interviene sulla disposizione introdotta dal governo Berlusconi nel 2009 allo scopo di sanzionare chiunque agevoli il detenuto sottoposto al carcere duro nelle comunicazioni con l’esterno, completandone il perimetro ed elevando il regime sanzionatorio. In sostanza si modifica l’articolo 391 bis del codice penale, quello che riguarda il regime sanzionatorio alzando la pena base, ora fissata nel range “da uno a quattro anni” per collocarla nella misura più elevata “da due a sei anni”. Per quanto riguarda la pena aggravata prevista per il caso in cui il fatto sia compiuto da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio oppure da un soggetto che esercita la professione forense, si passa dai “due a cinque anni” ai “tre a sette anni”.

In più si è estesa la punibilità anche al detenuto che, sottoposto alle restrizioni del 41 bis, comunica con altri eludendo le prescrizioni imposte. Da ricordare che per un buongiorno e una buonanotte, dei reclusi al 41 bis hanno subito dei provvedimenti disciplinari, nonostante che poi – grazie al ricorso – sia stato riconosciuti dalla cassazione come un diritto che non esula le esigenze di sicurezza del 41 bis. Ora potrebbe diventare tutto più complicato nel momento in cui diventa una questione da codice penale.

VALORIZZAZIONE E PROROGA. MANDATO DELL’ATTUALE GARANTE NAZIONALE

Il decreto sicurezza approvato contempla anche un intervento normativo che apporta alcune modifiche alla disciplina sul Garante nazionale delle persone private della libertà personale, al fine di rendere più efficace l’esercizio del mandato assegnato dalla legge e di ridefinire sul piano normativo primario il ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti in coerenza con l’obbligo previsto dalla legge 9 novembre 2012 n. 195 di ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.

Visto il particolare momento di crisi emergenziale e nell’ottica di potenziare le funzioni di coordinamento delle azioni in tema di tutela dei diritti delle persone private della libertà personale, si consente espressamente al Garante nazionale di delegare i garanti territoriali, in specifiche circostanze e per un tempo limitato ( sei mesi), per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge.

In sostanza la novità consiste nel dare al Garante Nazionale il potere di delega. Un passaggio importante, perché in questa maniera il monitoraggio nei luoghi dove le persone sono private della libertà ( non solo carcere) può avvenire in maniera capillare.

Inoltre, l’emergenza della pandemia da Covid- 19 e le note conseguenze sul piano della libera circolazione delle persone sul territorio nazionale, oltre che di quello del mantenimento dell’ordinaria attività lavorativa, non ha determinato la sospensione dell’attività del Garante nazionale che ha mantenuto inalterate le sue funzioni di vigilanza nella situazione eccezionale data ed ha acquisito ulteriori competenze operative.

Per questo motivo il decreto sicurezza valorizza le sue funzioni in un arco temporale più lungo garantito da un tempo contenuto di proroga. In sostanza si è deciso di prorogare il mandato del collegio presieduto da Mauro Palma per ulteriori due anni, oltre la scadenza naturale del mandato.

In sintesi si interviene ad integrare la disciplina contenuta nell’articolo 7 del decreto- legge 23 dicembre 2013, n. 146 con quattro punti: rimodula la denominazione del Garante nazionale per renderla coerente alla pluralità dei compiti svolti; ridefinisce sul piano normativo primario il ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002; consente espressamente al Garante nazionale di delegare i garanti territoriali, in specifiche circostanze e per un tempo limitato, per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge allo stesso Garante nazionale e proroga di due anni il mandato del collegio attualmente in carica.

Damiano Aliprandi da il dubbio