(Tutto continua a fondarsi sul nulla, o meglio sulla circolare n. 555 del 14 agosto 2009 che non è una legge e quindi può valere come suggerimento ma non come obbligo. L'O.N.M.S. (così come il Ministero dell'Interno) non è un organo legislativo e non può imporre quel che scrive. E' incredibile che su un sito comunque istituzionale si scrivano delle cose del genere, spacciandole per obbligo di legge. Comunque sia, qualche cosa di più paradossale del già paradossale continua ad esserci. Vediamo, dal sito dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive) COS'E' LA TESSERA DEL TIFOSO - E’ uno strumento nuovo delle Società sportive (no: è imposto dal Ministero dell'Interno alle società sportive senza alcuna legge che lo introduca) che serve a valorizzare il rapporto trasparente ed aperto con i propri tifosi che diventano i veri protagonisti dell’evento sportivo (con un bancomat in tasca divento protagonista!); - E’ valida in tutti gli stadi senza distinzione tra i vari campionati nazionali - Rientra tra le agevolazioni di cui all’art. 8 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, ed è rilasciata nel rispetto delle procedure previste dal D.M. del 15 agosto 2009.
Comporta per i tifosi i seguenti vantaggi: 1. agevola l’acquisto dei titoli di accesso: la tessera può servire per la lettura elettronica dei dati personali del titolare ed è utilizzabile dal rivenditore per verificare l’identità dell’acquirente* (addio biglietti cartacei da collezione e abbonamenti da collezione. Si noti l'asterisco: dovrete avere comunque un documento al seguito). 2. snellisce le procedure di accesso allo stadio: ogni impianto sportivo avrà (si noti il futuro usato: nei moduli che sottoscriverete c'è scritto qualcosa del tipo "sempre se li costruiremo") corsie dedicate ai titolari della Tessera del Tifoso, la quale potrà essere utilizzata anche per verificare la corrispondenza della titolarità del biglietto con il portatore* (questo vuol dire che la medesima corsia privilegiata utilizzata da chi avrà la tessera del tifoso può comunque essere utilizzata se io che non ho la tessera del tifoso vado con un biglietto e decidono di controllare la mia identità! Capito la fregatura! Ma quali corsie dedicate!!!!). 3. esenta dalle specifiche restrizioni che potrebbero essere imposte per motivi di ordine pubblico per le partite sia in casa che in trasferta. Questo vale per tutte le partite giocate in Italia (Genoa/Milan docet: non è vero. Sarà sempre il Prefetto a decidere). 4. dà accesso a tutte le facilitazioni, privilegi e/o benefici che ciascuna Società sportiva proporrà ai propri clienti, previa esplicita adesione ai programmi/servizi forniti da Società Partner (quindi se la società non li propone non si avrà alcuna facilitazione e comunque accadeva anche con una normale fidelity card non soggetta al controllo di questura. Già con l'abbonamento avevo sconti sul merchandising); 5. rende il tifoso protagonista della propria sicurezza: con la tessera si entra in una comunità privilegiata di sostenitori ufficiali che aderisce ai valori dello sport e rivendica la passione per il calcio (quindi io che non me la faccio non entro in questa comunità, non conosco i valori dello sport e la passione per il calcio). * I titolari della Tessera del Tifoso sono comunque tenuti a portare al seguito ed esibire un valido documento di identità in caso di eventuale richiesta da parte del rivenditore, degli Steward o di personale delle Forze di Polizia)
CHI PUO' AVERLA Possono richiedere ed ottenere la Tessera del Tifoso tutti i supporter che ne facciano richiesta ad una qualsiasi Società sportiva. I più appassionati potranno avere anche Tessere del Tifoso di differenti squadre. La Tessera del Tifoso non potrà essere temporaneamente rilasciata a: 1. le persone attualmente sottoposte a DASPO (almeno questo lo hanno corretto) ovvero ad una delle misure previste dalla legge 27/12/56 n.1423 (c.d. misure di prevenzione) (questo non è previsto da alcuna norma di legge ma continuano a scriverlo); 2. coloro che siano stati condannanti, anche in primo grado, per reati c.d. da stadio (si noti che non viene messo il limite temporale di 5 anni che aveva detto Maroni. Se avete avuto una condanna da stadio nel 1950 non potete avere la tessera del tifoso). In caso di intervenuta assoluzione o revisione del provvedimento del DASPO, i motivi ostativi sono da considerare immediatamente decaduti, salvo la vigenza di altre misure di prevenzione anche non connesse. L’accertamento dei motivi ostativi avviene con le modalità previste dal Decreto del Ministro dell’Interno del 15 agosto 2009, comprese le disposizioni in materia di tutela del diritto alla protezione dei dati personali. In caso i motivi ostativi di cui sopra intervengano in un momento successivo al rilascio, la Tessera verrà comunque invalidata.
DA QUANDO E' OBBLIGATORIA Dall’inizio del prossimo Campionato di calcio, le società di Serie A e B e Lega Pro dovranno garantire il rilascio della “Tessera del Tifoso” ad ogni supporter che la richiederà (e se non lo fanno? NON ACCADE PROPRIO NULLA! Accade che se ci sono partite a rischio il Prefetto potrà adottare limitazioni, cosa che avverrà anche dopo l'introduzione della tessera del tifoso!). Dall’inizio della campagna abbonamenti per la stagione 2010/2011, le Società sportive dovranno rilasciare l’abbonamento ai soli possessori della tessera del tifoso (non c'è nessuna legge che lo dica, è una invenzione del Ministero dell'Interno. E' solo una circolare, la n. 555 del 14 agosto 2009 che suggerisce ai prefetti di controllare che le società facciano quello che vuole Maroni. Ripeto, non esiste alcun obbligo di legge), fermi restando i requisiti stabiliti dagli artt. 8 e 9 del citato decreto-legge n. 8 del 2007. Dall’inizio del prossimo campionato, l’accesso ai settori ospiti sarà riservata ai soli possessori della Tessera del Tifoso. Ogni Società sportiva è tenuta a rilasciare la Tessera del Tifoso - entro 20 giorni dalla richiesta (voglio proprio vedere!)- in maniera tale da consentire la partecipazione del titolare al primo evento sportivo utile successivo alla sottoscrizione della stessa (???? Gli eventi sportivi si tengono a distanza di 20 gg. l'uno dall'altro????). Nelle more del rilascio potrà essere garantito un titolo provvisorio che consenta l’accesso allo stadio, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 15 agosto 2009 (ergo: non faranno mai in tempo a rispondere in 20 gg. Quindi danno un titolo provvisorio ANCHE A CHI NON HA I REQUISITI! Questa sarebbe la sicurezza!). I tifosi non interessati ad OTTENERE la Tessera potranno comunque seguire la propria squadra anche in trasferta acquistando regolare biglietto di settori diversi da quello degli ospiti ma potranno essere soggetti alle limitazioni imposte dalle Autorità di Sicurezza (Grazie. Possiamo anche starnutire?).
I POSSIBILI TIPI DI TESSERA A solo titolo esemplificativo ed al fine di evidenziarne il ruolo di fidelizzazione e promozione dei valori sportivi, si riportano di seguito alcuni tipi di tessera mutuati dall’esperienza di altri Paesi (che quindi ancora non esistono in Italia): Tessera ordinaria; Tessera Children per i bambini *; Tessera Junior per i minori *; Tessera Senjor per gli anziani (mi risulta che Senior si scriva senza "J"); Tessera “Corporate”, per le aziende partner, sponsor ecc., In questo caso non contiene fotografia (ah, e perché? Come si garantisce la sicurezza?) e deve essere perfezionata con l’abbinamento al nominativo del fruitore comunque soggetto al controllo di cui al DM 15 agosto 2009 * Previa sottoscrizione, nell’apposito spazio previsto nella modulistica standard, del consenso e dell’assunzione di responsabilità da parte di uno dei genitori o dell’esercente la potestà genitoriale sul minore. Ciascuna tessera può prevedere vari livelli di pregio (gold, silver, ecc.) a seconda dei servizi che ciascuna Società sportiva intenda offrire ai propri sostenitori.
PROCEDURA DI RILASCIO La tessera del tifoso potrà essere richiesta ad ogni Società di calcio di serie A, B e Lega Pro. Per ottenerla, occorre: a) compilare e sottoscrivere i moduli standard indirizzati alla Società sportiva del programma (all. 1), previa esibizione o comunicazione degli estremi di un valido documento d’identità da riportare negli appositi spazi previsti *; b) impegnarsi a rispettare le regole del “codice etico” sottoscrivendo un apposito documento dal contenuto standardizzato predisposto dalle Leghe/FIGC/CONI o dalle singole Società sportive (questo mancava! Oltre a chiedere il permesso alla questura per fare l'abbonamento o andare nel settore ospiti, dovete pure promettere di fare i buoni, non insultare l'arbitro, non mandare a quel paese il giocatore avversario e via dicendo!!! E se lo fate vi ritirano la tessera!!!). c) sottoscrivere l’espressa accettazione del diritto insindacabile delle Società sportive di invalidare la “Tessera del Tifoso” e gli eventuali privilegi ad essa connessi in caso violazione delle regole del “codice etico”, allegato al modulo, nonché del regolamento d’uso degli impianti sportivi. Le società sportive trattano i dati raccolti mediante i predetti moduli per le sole finalità previste dal programma e li conservano per il tempo di validità della tessera. Il soggetto può consentire il trattamento dei propri dati personali, anche da parte di altre società e dalle relative concessionarie del servizio, per finalità di promozione ed iniziative commerciali secondo le indicazioni riportate nel richiamato modello. * in caso di attivazione di ulteriori funzionalità/servizi/agevolazioni connessi alla Tessera ma forniti da Società Partner, dovranno essere compilati e sottoscritti moduli separati, nel rispetto del Codice per la protezione dei dati personali. * Specifiche tecniche per il rilascio e l’utilizzo delle tessere Fase di richiesta della Tessera del Tifoso 1. All’atto della richiesta da parte di un soggetto di una Tessera del Tifoso ad una Società sportiva dovrà essere effettuata la verifica (dalla questura)dei requisiti ostativi nelle modalità previste dal decreto del 15 agosto 2009. 2. Se nulla osta a tale rilascio, sulla base di un identificativo della autorizzazione fornito dal sistema informatico delle Questure (in pratica, siete schedati ufficialmente come "tifoso della squadra X"), di cui al richiamato D.M., la Società sportiva emetterà la tessera comunicando alla Questura stessa i dati identificati relativi alla agevolazione corrisposta, attraverso un codice alfanumerico. 3. Contestualmente, la Società sportiva – nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali - conserverà i seguenti dati: anagrafica del soggetto, numero della Tessera rilasciata e data di scadenza. 4. Affinché sia garantita la circolarità della Tessera del Tifoso ed il sistema descritto funzioni correttamente è assolutamente necessario che il numero di ogni Tessera sia univoco a livello nazionale (numero CONI) e che la stessa Società sportiva non rilasci più di una Tessera del Tifoso intestata ad uno stesso soggetto. È, altresì, ammissibile che un soggetto, con la stessa procedura sopra citata, acquisisca più di una Tessera del Tifoso da diverse Società sportive.
Fase di acquisto di un abbonamento presso la società che ha rilasciato la Tessera del Tifoso 1. L’acquirente si presenterà, munito di Tessera del Tifoso e documento di riconoscimento (perché la TdT non serve come strumento di riconoscimento!), presso una Società sportiva per richiedere un abbonamento. 2. La Società sportiva verificherà la presenza nei propri sistemi della Tessera e, se presente e valida, rilascerà l’abbonamento, senza effettuare nessuna interrogazione al sistema informatico delle Questure, in conformità a quanto previsto dai Decreti Ministeriali 6 giugno 2005 e 15 agosto 2009 nonché dall’art. 3 del decreto legislativo 30 giungo 2003, n. 196. 3. A rilascio effettuato, la Società sportiva, in conformità al D.M. 8 agosto 2009, comunicherà alle Questure, in modalità telematica, i dati identificativi relativi alla agevolazione (l'agevolazione è avervi fatto abbonare, pensa che agevolazione!) corrisposta attraverso un codice alfanumerico.
Fase di acquisto di un biglietto presso la società che ha rilasciato la Tessera del Tifoso (questa cosa vale per chi si fa la TdT ma non si abbona) 1. La procedura prevista in questo caso sarà identica a quella descritta al punto 1, 2 e 3 del titolo precedente come anche la tipologia di dati conservati presso il sistema informatico delle Questure, con l’unica differenza della tipologia di titolo di accesso (e allora perché tutte queste rotture di scatole se, senza TdT, mi compro il biglietto e basta? Solo per andare nel settore ospiti senza, tuttavia, essere abbonato in casa? Quindi, se avete la TdT e per ipotesi ve la ritirano, non potete nemmeno acquistare un biglietto tramite la TdT ma solo senza la stessa).
Fase di acquisto titolo di accesso (abbonamento/singolo biglietto) presso una società diversa da quella che ha rilasciato la Tessera del Tifoso. 1. L’acquirente si presenterà, munito di Tessera del Tifoso e documento di riconoscimento, presso una Società sportiva, o l’associata Società emettitrice di biglietti, diversa da quella che avrà in passato generato la Tessera del Tifoso in suo possesso, per richiedere un qualsiasi titolo di accesso (abbonamento/singolo biglietto). 2. Il sistema informatico della Società sportiva interrogherà il sistema informatico delle Questure per verificare la validità della Tessera del Tifoso, comunicandone esclusivamente il numero. In caso che tale Tessera sia effettivamente presente nella relativa banca dati del predetto sistema informatico, la Società sportiva riceverà il nulla osta e rilascerà il titolo.
Insorgenza di un requisito ostativo Nel caso in cui sopraggiunga un requisito ostativo associato ad un soggetto titolare di una Tessera del Tifoso, il sistema informatico delle Questure provvederà a darne comunicazione alla Società sportiva interessata, secondo le modalità previste dal DM 15 agosto 2009 (quindi i dati rimangono presso la questura che avvisa la società a cui si riferiscono quei dati della insorgenza dei motivi ostativi) Il sistema informatico delle Questure cancellerà, quindi, dal proprio sistema la/e Tessera/e del Tifoso. * GLI OBBLIGHI DELLE SOCIETA' SPORTIVE (qual è la legge che stabilisce questi obblighi? Non esiste!) Con l’inizio del prossimo campionato, a partire dall’avvio della campagna abbonamenti, le società di serie A e B e Lega Pro dovranno garantire il rilascio della “tessera del tifoso” (non esiste una disposizione di legge al riguardo, lo abbiamo già detto: basta vedere la pagina http://www.osservatoriosport.interno.it/primo_piano/2010/luglio/6_luglio.html
Vedete forse, "legge n. ecc. ecc." o leggete solo "circolare n. " ?) Entro la stessa data in ciascun settore degli impianti interessati dovranno essere previste “corsie dedicate” per i possessori della “tessera del tifoso” e dei loro familiari o accompagnatori; ciò potrà essere realizzato anche utilizzando lettori di prossimità già nelle fasi di prefiltraggio (abbiamo visto che, allo stato non esite nulla e che le corsie normali verranno dedicate a tutto). Nella fase transitoria e sino al perfezionamento delle procedure informatiche dell’accertamento dei motivi ostativi: 1. le Società sportive dovranno trasmettere i nominativi alle Questure secondo le modalità previste dal D.M. 15 agosto 2009 (quindi nel frattempo mandano tutti i dati nominativi alla questura per la schedatura come "tifoso della squadra X" 2. le Questure risponderanno entro 10 giorni dalla richiesta (pago da bere va tutti se ci riescono); nel frattempo il titolo è comunque rilasciato con possibilità di successiva invalidazione (in barba alla sicurezza! Danno la tessera a tutti e poi con calma controllano se la puoi avere o no, ma nel frattempo puoi abbonarti e andare nel settore ospiti). * RACCOMANDAZIONI ALLE SOCIETA' SPORTIVE - promuovere il Programma tra i propri sostenitori, secondo la strategia di comunicazione condivisa in sede di gruppo tecnico ristretto, eventualmente anche attraverso Servizi Clienti e Pagine Web dedicate, che forniscano informazioni sull’iniziativa e i relativi vantaggi (con la previsione di eventuali aree protette e riservate accessibili ai soli “Soci”) - consegnare adeguata informativa contenente tutte le notizie utili riguardanti le modalità di funzionamento del programma, motivi di esclusione, trattamento dei dati personali - assicurare il collegamento con la Questura per l’accertamento dei motivi ostativi con le modalità previste dal Decreto del Ministro dell’Interno in data 15 agosto 2009. - pianificare nell’ambito della Società sportiva una specifica unità organica dedicata alle relazioni con i tifosi ed ai rapporti con le autorità nell’interesse dei tifosi stessi – Costumer Area/Dipartimento del tifo - al fine di rendere operativi gli obiettivi di inclusione dei fidelizzati nella vita della società stessa. * MOTIVI DI ESCLUSIONE a) Prima del rilascio della Tessera: - mancata presentazione o presentazione incompleta, all’atto della richiesta di partecipazione, dei documenti richiesti dal Regolamento di Partecipazione al Programma; - il riscontro, attraverso sistema informatico di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 15 agosto 2009, della sussistenza di “motivi ostativi” b) Successivamente al rilascio della Tessera: - sopravvenuti motivi ostativi; - violazioni del regolamento d’uso degli impianti sportivi (quindi vi ritirano la tessera anche se non vi sedete al vostro posto, se gettate una carta per terra, se insultate la squadra avversaria o l'aarbitro e via dicendo), nonché violazioni commesse in occasione o a causa di manifestazioni sportive relativi alle condizioni accettate all’atto della sottoscrizione del Programma. * Dopo un periodo di applicazione e comunque entro il 30 luglio 2011, l’Osservatorio raccoglierà osservazioni e proposte e valuterà eventuali esigenze di revisione del programma, al fine di renderlo sempre più rispondente alle esigenze delle tifoserie
|