Ne sapevamo già tante: la Tessera del Tifoso non è un obbligo di legge e poggia su un dispositivo che il TAR Lazio ne valuterà l‘incostituzionalità. E’ un’imposizione per i club e una scrematura preventiva del pubblico, senza la certezza di estirpare i fenomeni violenti. Limita le libertà di movimento dei cittadini e mina la privacy, colpa il micro-chip con identificazione a radio frequenza. E’ un’operazione di marketing speculativo e il Presidente dell’UEFA l’ha bocciata senza riserve. E così via, sciorinando a più non posso le criticità di questa rivoluzione all’italiana. Ma l’ultima scoperta ha davvero del clamoroso: la Tessera del Tifoso è illegale! Contrasta una legge dello Stato varata dopo la morte dell’Ispettore di Polizia Filippo Raciti e va contro il Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio. L’art. 8 della Legge 4 Aprile 2007 N° 41, che ha convertito il Decreto dell’8 Febbraio 2007 N°8 recante “misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche”, obbliga i club di Serie A, B, Lega Pro e Dilettanti ad escludere qualsiasi tipo di facilitazione per i tifosi, pena una sanzione amministrativa del Prefetto con multa dai 50.000 ai 200.000 euro. Ecco il passaggio in questione: “E’ parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate”. Un divieto che riguarda anche le cosiddette associazioni di fatto, disciplinate dal codice civile, nelle quali si fanno rientrare anche i possessori della Tessera del Tifoso che, per il peculiare elitarismo voluto dal Ministro dell’Interno Maroni, sono facilitati da offerte commerciali e proposte logistiche atipiche: esclusività per l’acquisto di abbonamenti stagionali e biglietti in trasferta per i settori ospiti. Esclusività per i biglietti in casa nelle gare giudicate a rischio dal CASMS. Accesso dedicato allo stadio con varchi prioritari (ancora da costruire). Agevolazioni per l’acquisto di merchandising e pacchetti finanziari (per i supporter della Fiorentina anche prestiti di denaro e mutui viola!) In parole povere, benefit per una cerchia di tifosi ufficiali, per i quali l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive spinge le società a favorire “la concessione di facilitazioni, privilegi e/o benefici”. Cioè quanto vietato dalla legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel 2007, dopo la m Stesse prescrizioni nel Titolo I delle norme di comportamento previste dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, al primo comma dell’art. 12 (“Prevenzione di fatti violenti”): “Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori”. Cos’altro sarebbe la Tessera del Tifoso se non uno strumento per contribuire con altre utilità alla costituzione e al mantenimento di gruppi di tifosi? Cos’altro intendono i marketing manager per “community da fidelizzare” con la fidelity card? Regolamento sportivo e legge parlano chiaro: i titolari delle nuove carte non aderiscono ad un’associazione legalmente riconosciuta con finalità di divulgazione dei valori della Carta Olimpica e non hanno nemmeno l’obiettivo di gemellaggi con altri tifosi (art. 8, L. 41/07). “Nella fretta di varare la tessera del tifoso – sostiene l’Avv. Lorenzo Contucci, esperto di cause per reati da stadio - ci si è dimenticati di coordinare le norme. Forse non sarebbe stato possibile, visto che la tessera non ha fondamento normativo ma si basa su una circolare amministrativa. In realtà i Prefetti dovrebbero contravvenzionare le società che, con la tessera, costituiscono la categoria dei tifosi ufficiali senza formare prima un’associazione legalmente riconosciuta. Potrebbe configurarsi l’omissione di atti di ufficio. Agevolazioni come per l’abbonamento sono una violazione di legge”. “Già il decreto del 1995 postumo l’omicidio Spagnolo vieta legami tra società e tifosi – ribatte Giovanni Adami, legale di molti sostenitori di curva – La tessera è una facilitazione che va contro questo principio. Oltre che in sede penale e amministrativa, si può pensare ad un esposto alla Procura Federale della FIGC.” L’Avv. Adami – ma il legislatore ha creato misure restrittive circoscritte alle sole manifestazioni sportive. La giurisprudenza (TAR Toscana e Liguria) dice che il DASPO non può colpire il delinquente abituale. Non vedo il motivo di estenderlo ai dediti ad attività criminale: c’è già il codice di procedura penale”. Segno dei tempi: sta partendo la Tessera del Tifoso e, seppur fuori legge, tra i magistrati partenopei c’è già chi propone di superarla. Se non ce ne fossimo accorti, gli stadi sono diventati il Nuovo Laboratorio Italia. Tra un pallone, un coro e una bandiera si sperimentano misure di controllo sociale di massa e ardite peripezie giurisprudenziali.
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